Caso pratico: ho cambiato fragranza e devo aggiornare UFI

UFI e notifica PCN

Codice UFI ed etichette: notifica ai centri antiveleni per le miscele pericolose.

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026UFI e notifica PCN

In sintesi

  • Dipende dall’entità della variazione.
  • Il Reg. (UE) 2017/542 non fissa un termine esplicito per gli aggiornamenti, ma il principio generale è che la notifica deve essere sempre allineata alla formulazione in commercio.
  • Solo se la modifica rientra nelle variazioni consentite senza obbligo di nuova notifica (es. aggiustamenti minori di coloranti o profumi senza impatto sulla classificazione).
  • No, l’obbligo di notifica PCN e di generazione UFI ricade sull’immissore in commercio del prodotto finito, ossia l’azienda il cui nome e indirizzo compaiono in etichetta.

Hai riformulato uno dei tuoi prodotti detergenti o cosmetici sostituendo la fragranza con una variante diversa — più economica, meno allergenica o semplicemente più attuale — e ora ti chiedi se quella modifica obbliga a riscrivere l’intero iter UFI/PCN. La risposta dipende da quanto è profonda la variazione, ma il principio è chiaro: un UFI identifica una composizione precisa notificata ai centri antiveleni, e se quella composizione cambia in modo significativo, il collegamento va aggiornato.

Questo articolo ricostruisce il caso passo per passo: cosa verifica per decidere se serve un nuovo UFI, come si genera, come si aggiorna la notifica sul portale ECHA e quali errori tipici rallentano il processo (o, peggio, lo bloccano).

Perché la fragranza è un ingrediente “sensibile” per l’UFI

L’UFI (Unique Formula Identifier) non è un codice di prodotto generico: è un identificatore crittograficamente legato alla chiave di formulazione inserita sul portale ECHA. Ogni volta che si genera un UFI si “fotografa” la composizione del prodotto. Le fragranze influenzano questa fotografia per due ragioni.

  • Classificazione CLP: molte fragranze contengono componenti classificati (es. limonene, linalolo, alcol benzilico) che contribuiscono alla classificazione del miscuglio. Cambiare fragranza può far comparire o scomparire pittogrammi di pericolo o modificare le frasi H.
  • Soglie di notifica per allergeni: il Reg. (UE) 2017/542 richiede la comunicazione delle sostanze allergenanti presenti sopra certe concentrazioni. Se la nuova fragranza ha un profilo allergenico diverso, le informazioni da comunicare al PCN cambiano.

Anche una sostituzione apparentemente “laterale” (stesso tipo di profumo floreale, diverso fornitore) può avere un impatto normativo non banale.

Primo passo: leggere la nuova SDS della fragranza sostitutiva

Prima di toccare qualsiasi sistema informatico, procurarsi la Scheda Dati di Sicurezza aggiornata della nuova fragranza (formato Reg. 2020/878, 16 sezioni). Le sezioni da analizzare con cura sono:

  • Sezione 2: classificazione e etichettatura della fragranza. Confrontarla punto per punto con quella della fragranza uscente.
  • Sezione 3: composizione. Verificare quali sostanze classificate sono dichiarate e a quali concentrazioni.
  • Sezione 11: informazioni tossicologiche. Rilevante se il prodotto finito è a contatto con pelle o mucose.

Se il fornitore non fornisce la sezione 3 completa adducendo riservatezza, può comunicare le informazioni necessarie per la classificazione tramite il meccanismo di riservatezza previsto dall’art. 24 del Reg. 2017/542: l’identità chimica viene sostituita da una denominazione generica, ma le concentrazioni e la classificazione devono comunque essere disponibili.

Secondo passo: ricalcolare la classificazione del prodotto finito

Con i dati della nuova fragranza in mano, si ricalcola la classificazione del miscuglio secondo il metodo sommatoria previsto dal Reg. 1272/2008 CLP. L’obiettivo è capire se la classificazione del prodotto finito cambia rispetto alla versione precedente.

  • Se la classificazione non cambia (stesse categorie di pericolo, stesse frasi H) e le concentrazioni delle sostanze allergenanti rimangono sotto le soglie rilevanti per PCN: è probabile che si possa aggiornare la notifica esistente senza generare un nuovo UFI.
  • Se la classificazione cambia in qualsiasi parametro (nuova categoria, variazione delle frasi H, nuovo allergene sopra soglia): occorre nuovo UFI e nuova notifica.

Il calcolo va documentato in forma scritta (foglio di lavoro o output di un software di classificazione) e conservato per almeno 10 anni come parte del fascicolo di prodotto.

Terzo passo: generare il nuovo UFI (se necessario)

Il nuovo UFI si genera gratuitamente sul portale ECHA — UFI Generator (ufi.echa.europa.eu). Il sistema richiede:

  1. Il VAT number dell’azienda responsabile (immissore in commercio).
  2. Un numero di formulazione interno univoco (non è lo stesso dell’UFI: è la chiave da cui l’UFI viene derivato).

Una volta generato, l’UFI va riportato sull’etichetta del prodotto (sezione informazioni supplementari, posizione chiaramente leggibile) e nella sezione 1.1 della SDS del prodotto finito. Non va mai indicato nella SDS della sola fragranza.

Quarto passo: aggiornare la notifica sul portale PCN

L’aggiornamento si effettua accedendo a ECHA Submission Portal (CPNP). Il flusso operativo è:

  1. Aprire la notifica esistente del prodotto.
  2. Se si è generato un nuovo UFI: creare una nuova notifica (non aggiornare quella esistente, che rimane valida per i lotti prodotti con la vecchia formulazione fino a esaurimento scorte).
  3. Se si aggiorna la notifica esistente senza nuovo UFI: selezionare “modifica notifica” e aggiornare composizione, classificazione e informazioni sugli allergeni.
  4. Ripetere la notifica per ciascun Paese UE in cui il prodotto è commercializzato. Non esiste ancora un sistema di notifica unica EU-wide: ogni Stato membro mantiene i propri requisiti di lingua e formato attraverso il portale centralizzato ECHA con destinatari nazionali.

Errori tipici che bloccano il processo

  • Confondere UFI del prodotto finito e UFI della fragranza: il fornitore di fragranza può avere un proprio UFI per il suo miscuglio, ma non ha rilevanza per la notifica del tuo prodotto finito. L’UFI in etichetta è sempre e solo quello del prodotto finito.
  • Non aggiornare la SDS del prodotto finito: generare un nuovo UFI senza riportarlo nella sezione 1.1 della SDS crea un’incoerenza documentale rilevabile in audit.
  • Continuare a vendere vecchi lotti con la notifica aggiornata: se si esauriscono scorte della vecchia formulazione dopo l’aggiornamento della notifica, i centri antiveleni potrebbero trovare informazioni non corrispondenti al prodotto fisico. Gestire il transition stock con una comunicazione chiara alla propria rete distributiva.
  • Dimenticare le notifiche nei Paesi esteri: se il prodotto viene esportato in altri Stati UE, ogni notifica nazionale va aggiornata. Il portale ECHA centralizzato facilita il processo, ma richiede che i destinatari nazionali siano configurati correttamente.

Domande frequenti

Se cambio solo la concentrazione di una fragranza già usata, devo generare un nuovo UFI?

Dipende dall’entità della variazione. Se la modifica incide sulla classificazione del prodotto (es. nuova categoria di pericolo CLP) o supera le soglie di tolleranza previste dal Reg. (UE) 2017/542, è obbligatorio generare un nuovo UFI e aggiornare la notifica PCN. Se la variazione è marginale e non altera né la classificazione né le informazioni di sicurezza, si può valutare un aggiornamento della notifica esistente mantenendo lo stesso UFI.

Entro quanto tempo devo aggiornare la notifica PCN dopo aver cambiato la fragranza?

Il Reg. (UE) 2017/542 non fissa un termine esplicito per gli aggiornamenti, ma il principio generale è che la notifica deve essere sempre allineata alla formulazione in commercio. In pratica, l’aggiornamento va effettuato prima di immettere sul mercato il prodotto con la nuova formulazione.

Posso riutilizzare un UFI già generato per una formulazione leggermente modificata?

Solo se la modifica rientra nelle variazioni consentite senza obbligo di nuova notifica. In tutti gli altri casi, un UFI è univocamente legato a una specifica composizione notificata: riusarlo per una formulazione diversa invalida il sistema di riferimento per i centri antiveleni.

Il laboratorio esterno che produce per me la fragranza è responsabile dell’UFI?

No. L’obbligo di notifica PCN e di generazione UFI ricade sull’immissore in commercio del prodotto finito, ossia l’azienda il cui nome e indirizzo compaiono in etichetta.

Cosa succede se vendo per qualche giorno il prodotto con la fragranza nuova prima di aggiornare la notifica?

È una non conformità al Reg. (UE) 2017/542. In caso di controllo o di incidente, i centri antiveleni consulterebbero una notifica obsoleta. Le autorità competenti possono comminare sanzioni e ordinare il ritiro del prodotto.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).