Cosmetici
Notifica CPNP, PIF ed etichettatura dei prodotti cosmetici (Reg. 1223/2009).
In sintesi
- Dipende dalle affermazioni (claim) sul prodotto.
- Gli ingredienti elencati nell’allegato II del Reg. 1223/2009 sono vietati.
- Il Product Information File deve includere: descrizione del prodotto, formula qualitativa e quantitativa, dati sulla purezza e sulle specifiche delle materie prime, metodo di…
- Sì, prima della commercializzazione nell’UE, ogni prodotto cosmetico deve essere notificato al portale CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) dal Responsible Person (RP), ai…
Un laboratorio artigianale contatta il nostro studio per commercializzare un olio da massaggio rilassante a base di olio di mandorle dolci, olio di jojoba e una miscela di oli essenziali (lavanda, bergamotto, ylang-ylang). Il prodotto è destinato all’uso professionale in centri estetici e alla vendita al dettaglio. Il responsabile chiede: è davvero un cosmetico? Cosa serve prima di venderlo?
Questo caso pratico illustra i passaggi di verifica obbligatori, le criticità specifiche degli oli da massaggio — in particolare la gestione degli allergeni da fragranza e delle restrizioni degli oli essenziali fotosensibilizzanti — e gli errori più frequenti che portano a non conformità in sede di controllo.
Primo step: qualificazione del prodotto
Il Reg. 1223/2009, art. 2, definisce il prodotto cosmetico come qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (pelle, sistema pilifero, unghie, labbra, organi genitali esterni, denti e mucose della bocca) al fine esclusivo o prevalente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buone condizioni o correggere gli odori corporei.
L’olio da massaggio in esame dichiara: “favorisce il rilassamento muscolare, ammorbidisce la pelle, profuma il corpo”. Questi claim sono puramente estetici e benessere. Se il produttore avesse aggiunto claim del tipo “allevia i dolori muscolari” o “migliora la circolazione linfatica”, il prodotto potrebbe essere riqualificato come medicinale (art. 1 Dir. 2001/83/CE) o dispositivo medico (Reg. 2017/745 MDR), con oneri registrativi incomparabilmente più elevati. Il consiglio è di mantenere i claim strettamente cosmetici.
Criticità 1: bergamotto e fotosensibilizzazione
L’olio essenziale di bergamotto (Citrus aurantium bergamia) contiene bergaptene (5-metossipsoralene, 5-MOP), un furanocoumarinico fotosensibilizzante. L’allegato III del Reg. 1223/2009 (voce n. 358 nella versione consolidata) impone restrizioni stringenti:
- Nei prodotti leave-on (tra cui gli oli da massaggio), la concentrazione di bergaptene non può superare 0,0015% (15 ppm).
- Se il produttore utilizza olio di bergamotto standard (non deterpenato/bergaptene-free), deve avere il certificato di analisi (CoA) del fornitore che attesti il contenuto di bergaptene e verificare che, alla concentrazione d’uso dell’olio essenziale nella formula, non si superi il limite.
- In alternativa si usa olio di bergamotto FCF (furocoumarin-free), che elimina il rischio alla fonte.
L’etichetta deve inoltre riportare: “Non applicare su pelle esposta al sole” se il limite non è rispettato o se la sicurezza residua non è stata valutata.
Criticità 2: allergeni da fragranza nella miscela
La miscela di oli essenziali (lavanda, bergamotto, ylang-ylang) contiene naturalmente diversi allergeni da fragranza soggetti a dichiarazione ai sensi del Reg. (UE) 2023/1545. Per un prodotto leave-on come l’olio da massaggio, la soglia è 0,001% (10 ppm) nel prodotto finito. Gli allergeni tipicamente presenti negli oli essenziali usati:
- Lavanda: Linalool, Linalyl Acetate (Linalool e Linalyl Acetate sono tra gli 82 allergeni), Limonene.
- Bergamotto: Limonene, Linalool, Geraniol, Citral.
- Ylang-ylang: Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Isoeugenol, Farnesol, Geraniol.
Il safety assessor deve ricevere dal fornitore degli oli essenziali la composizione chimica completa (gas-cromatografia, GC-MS) e calcolare la concentrazione effettiva di ogni allergene nel prodotto finito. Quelli che superano 0,001% devono comparire individualmente nella lista INCI, dopo la voce “Parfum”.
Formula e PIF: cosa deve documentare il produttore
Il Product Information File per questo olio da massaggio deve comprendere:
- Formula quantitativa con percentuali certificate dal produttore (master batch record).
- Specifiche e CoA di ogni materia prima (purezza, microbiologia se applicabile).
- Relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico (CPSR) in due parti: valutazione della sicurezza degli ingredienti + valutazione della sicurezza del prodotto finito, firmata da persona con laurea in farmacia, chimica, medicina o disciplina analoga (art. 10 Reg. 1223/2009).
- Metodo di produzione e dichiarazione di conformità alle GMP ISO 22716.
- Prove degli effetti cosmetici dichiarati (es. test su volontari per la claims di ammorbidimento).
- Dati sulla stabilità del prodotto (test di stabilità accelerata a 40°C/75% UR per almeno 3 mesi).
- Dati sulla conservazione microbiologica (challenge test o giustificazione dell’approccio conservante adottato).
Etichetta: elementi obbligatori
L’etichetta dell’olio da massaggio deve riportare (art. 19 Reg. 1223/2009):
- Nome o ragione sociale e indirizzo del Responsible Person (RP) stabilito nell’UE.
- Paese d’origine (se il prodotto è fabbricato fuori dall’UE).
- Contenuto nominale (peso o volume).
- Data di scadenza (se il PAO è inferiore a 30 mesi) o simbolo PAO con numero di mesi.
- Precauzioni d’uso particolari (es. fotosensibilizzazione da bergaptene, allergeni).
- Numero di lotto.
- Funzione del prodotto (se non ovvia dalla presentazione).
- Lista INCI.
Notifica CPNP e immissione in commercio
Prima della messa in commercio, il Responsible Person deve notificare il prodotto al portale CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) gestito dalla Commissione europea. La notifica include: formula, fotografia dell’etichetta, funzione del prodotto, destinatari (pubblico generale o uso professionale). Solo dopo la notifica confermata il prodotto può essere immesso sul mercato UE.
Errori tipici in questo tipo di prodotto
- Utilizzo di olio di bergamotto standard senza verifica del contenuto di bergaptene e senza avvertenza in etichetta.
- Omissione degli allergeni da fragranza presenti negli oli essenziali naturali dalla lista INCI.
- CPSR assente o redatta da persona non qualificata ai sensi dell’art. 10.
- Assenza di challenge test microbiologico per un prodotto acquoso (questo prodotto è anidro, ma se si aggiungesse acqua o aloe vera diventa un rischio concreto).
- Claim non cosmetici che espongono al rischio di riqualificazione come medicinale.
Domande frequenti
Un olio da massaggio è sempre classificato come cosmetico?
Dipende dai claim. Se il claim è estetico (idratazione, morbidezza, profumazione), è un cosmetico ai sensi del Reg. 1223/2009. Se include effetti terapeutici o circolatori, potrebbe ricadere nel campo dei medicinali o dispositivi medici.
Quali ingredienti non sono ammessi in un olio da massaggio cosmetico?
Gli ingredienti dell’allegato II del Reg. 1223/2009 sono vietati. Quelli in allegato III sono soggetti a restrizioni. Le essenze richiedono verifica per allergeni da fragranza ai sensi del Reg. (UE) 2023/1545.
Cosa deve contenere il PIF di un olio da massaggio?
Formula qualitativa e quantitativa, CoA materie prime, CPSR firmata da safety assessor qualificato, conformità GMP ISO 22716, prove degli effetti dichiarati e dati di stabilità e conservazione microbiologica.
È obbligatorio notificare al CPNP?
Sì. Prima della commercializzazione nell’UE, ogni prodotto cosmetico deve essere notificato al CPNP dal Responsible Person, ai sensi dell’art. 13 del Reg. 1223/2009.
L’olio da massaggio deve indicare avvertenze in etichetta?
Sì, se previste dall’allegato III o dalla CPSR. Per gli oli con essenza di bergamotto standard: “Non applicare su pelle esposta al sole”. Gli allergeni da fragranza sopra soglia devono comparire nella lista INCI.
Verifica la conformità del tuo olio da massaggio
Bergaptene, allergeni da fragranza, CPSR, CPNP: i punti di controllo sono numerosi. Affidati a un esperto per una verifica completa prima della messa in commercio.
Fonti ufficiali
- Regolamento (CE) n. 1223/2009 — EUR-Lex
- Regolamento (UE) 2023/1545 — Allergeni da fragranza — EUR-Lex
- CosIng — Banca dati ingredienti cosmetici
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
