Cosmetico o dispositivo medico: il confine

Cosmetici

Notifica CPNP, PIF ed etichettatura dei prodotti cosmetici (Reg. 1223/2009).

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Cosmetici

In sintesi

  • Il criterio fondamentale è il meccanismo d’azione e la finalità.
  • Dipende dalla concentrazione di perossido di idrogeno e dai claim.
  • Le conseguenze sono rilevanti: il Reg. CE 1223/2009 non si applica più; il prodotto deve seguire il percorso MDR 2017/745 che prevede, secondo la classe di rischio, la valutazione…
  • Nella maggior parte dei casi restano cosmetici, in quanto l’azione dell’acido ialuronico su superficie cutanea è fisico-chimica (idratazione, film oclusivo).

La frontiera tra cosmetici e dispositivi medici è una delle aree di maggiore incertezza regolamentare nel mercato europeo. Prodotti come dentifrici sbiancanti ad alta concentrazione, creme con attivi funzionali, lenti a contatto coloristiche o dispositivi per la cura della pelle sollevano quotidianamente domande di classificazione che hanno conseguenze pratiche e legali significative.

Classificare erroneamente un prodotto come cosmetico quando dovrebbe essere un dispositivo medico — o viceversa — non è solo un problema formale. Significa applicare un quadro regolamentare sbagliato, con requisiti di sicurezza diversi, percorsi di conformità diversi e responsabilità legali distinte. Capire i criteri di distinzione è quindi un obbligo professionale per chiunque operi nel settore.

La definizione di cosmetico: cosa include il Reg. 1223/2009

L’art. 2 del Reg. CE 1223/2009 definisce il cosmetico come “qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei”.

Le parole chiave sono superfici esterne (azione topica), scopo esclusivo o prevalente (la finalità cosmetica deve dominare), e l’assenza di qualsiasi riferimento a finalità terapeutiche o diagnostiche.

La definizione di dispositivo medico: Reg. UE 2017/745 (MDR)

Il Reg. UE 2017/745 (MDR) definisce il dispositivo medico come “qualsiasi strumento, apparecchio, apparecchiatura, software, impianto, reagente, materiale o altro articolo destinato dal fabbricante a essere utilizzato sull’uomo, da solo o in combinazione, per una o più delle seguenti finalità mediche specifiche: diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di malattie; diagnosi, monitoraggio, trattamento, attenuazione o compensazione di un infortunio o di una disabilità; studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo o stato fisiologico o patologico; fornire informazioni attraverso l’esame in vitro di campioni provenienti dal corpo umano”.

La finalità medica, espressa o implicita nel claim del fabbricante, è il fattore determinante.

Il criterio del meccanismo d’azione principale

Quando un prodotto sembra avere caratteristiche di entrambe le categorie, il criterio del meccanismo d’azione principale (primary mode of action) è lo strumento di analisi chiave:

  • Se il prodotto raggiunge il suo effetto principale attraverso mezzi fisici o chimici superficiali (es. abbassamento del pH per effetto esfoliante, formazione di un film oclusivo, chelazione della sporcizia) → cosmetico.
  • Se il prodotto raggiunge il suo effetto attraverso un meccanismo biologico specifico (interazione ligando-recettore, modulazione di pathway cellulari specifici, azione su tessuto vivo sottostante la superficie) → potenzialmente dispositivo medico o medicinale.

Il confine non è sempre netto, e la Commissione Europea ha pubblicato una guida (MEDDEV 2.1/3) che fornisce esempi di classificazione per prodotti di frontiera.

Prodotti di frontiera: esempi e criteri applicati

Prodotto Classificazione tipica Criterio determinante
Dentifricio sbiancante (H2O2 <0,1%) Cosmetico Azione chimica superficiale sullo smalto, senza claim terapeutici
Dentifricio remineralizzante (claim patologia) Dispositivo medico (classe IIa) Claim di trattamento della carie o ipersensibilità dentinale
Lenti a contatto coloristiche (effetto estetico) Dispositivo medico (classe I o IIa) Contatto diretto con il bulbo oculare, indipendentemente dall’uso correttivo
Crema idratante con SPF Cosmetico Azione di protezione fisica/chimica UV, nessun claim terapeutico
Dispositivo per fotobiostimolazione cutanea Dispositivo medico Azione su tessuto vivo, claim di trattamento di condizioni dermatologiche
Gel intimo con acido lattico (regolazione pH) Dipende dal claim: cosmetico o DM classe IIa Se claim di “trattamento vaginosi batterica” → DM; se solo “protezione/equilibrio” → cosmetico
Shampoo antiforfora (piritionato di zinco) Cosmetico in UE (se claim solo estetico) In alcuni Paesi extra-UE classificato come OTC drug; in UE claim limitato all’aspetto

Il ruolo del claim nella classificazione

Il claim — sia esplicito (testo sull’etichetta) che implicito (immagini, denominazione commerciale, contesto di presentazione) — è uno degli elementi più determinanti per la classificazione del prodotto. Le autorità di sorveglianza e gli organismi notificati analizzano la comunicazione complessiva del prodotto, non solo le specifiche tecniche della formulazione.

Claim come “tratta”, “guarisce”, “riduce i sintomi di”, “ripara i tessuti”, “agisce sulle cellule” appartengono al dominio del dispositivo medico o del medicinale. Claim come “protegge”, “mantiene”, “purifica”, “idrata”, “migliora l’aspetto” restano nel dominio del cosmetico, a condizione che la formulazione non contenga meccanismi d’azione biologici specifici.

Conseguenze di una classificazione errata

Le implicazioni pratiche di classificare un prodotto nella categoria sbagliata sono significative:

  • Se classificato come cosmetico quando è un DM: il prodotto è privo della marcatura CE obbligatoria come dispositivo medico; non è stato valutato da un organismo notificato; non è registrato in EUDAMED. L’immissione sul mercato è illecita e può comportare sanzioni, ritiro e responsabilità civile.
  • Se classificato come DM quando è un cosmetico: percorso regolamentare più costoso e lungo senza necessità; ostacoli all’ingresso sul mercato che i concorrenti non affrontano; possibile confusione del consumatore sul tipo di prodotto.

Come procedere in caso di incertezza classificatoria

Quando la classificazione non è immediatamente chiara, il percorso consigliato è:

  1. Analizzare la composizione, il meccanismo d’azione e i claim pianificati alla luce delle definizioni regolamentari.
  2. Consultare la guida MEDDEV 2.1/3 della Commissione Europea per i prodotti di frontiera.
  3. Documentare la razionale classificatoria e archiviarla nel fascicolo di prodotto.
  4. In caso di dubbio persistente, richiedere un parere all’autorità nazionale competente (in Italia: Ministero della Salute, Direzione Generale Dispositivi Medici o Direzione Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione per i cosmetici).

Domande frequenti

Qual è il criterio principale per distinguere un cosmetico da un dispositivo medico?

Il criterio fondamentale è il meccanismo d’azione e la finalità. Un cosmetico agisce con mezzi fisico-chimici superficiali senza scopo terapeutico. Un dispositivo medico persegue finalità mediche e può agire tramite meccanismi farmacologici, immunologici o metabolici.

Un dentifricio sbiancante è un cosmetico o un dispositivo medico?

Dipende dalla concentrazione di perossido di idrogeno e dai claim. Con H2O2 fino all’0,1% rimane cosmetico. Se il claim implica un’azione terapeutica specifica (es. trattamento ipersensibilità dentinale), il prodotto può ricadere sotto MDR 2017/745.

Cosa succede se un prodotto è classificato come dispositivo medico invece che cosmetico?

Il Reg. CE 1223/2009 non si applica più; il prodotto deve seguire MDR 2017/745 con, secondo la classe di rischio, valutazione da parte di un organismo notificato, marcatura CE come DM, registrazione in EUDAMED e sistema di sorveglianza post-marketing più strutturato.

Le maschere viso con acido ialuronico rientrano nella categoria cosmetici o dispositivi medici?

Nella maggior parte dei casi restano cosmetici, in quanto l’azione dell’acido ialuronico su superficie cutanea è fisico-chimica. Diventerebbero dispositivi medici se il claim affermasse un’azione di trattamento di patologie dermatologiche o implicasse un meccanismo d’azione biologico specifico.

Chi decide la classificazione di un prodotto di frontiera?

La responsabilità primaria è del fabbricante o della Persona Responsabile. In caso di dubbio, le autorità nazionali competenti possono emettere orientamenti o decisioni. La Commissione Europea ha pubblicato il documento MEDDEV 2.1/3 come riferimento tecnico.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).