Claim cosmetici: regole e prove necessarie

Cosmetici

Notifica CPNP, PIF ed etichettatura dei prodotti cosmetici (Reg. 1223/2009).

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Cosmetici

In sintesi

  • Il Regolamento (UE) 655/2013 stabilisce sei criteri comuni: conformità legale, veridicità, sostegno probatorio, onestà, correttezza e capacità di scelta informata del consumatore.
  • Le prove accettate includono studi in vitro, test di patch su volontari, studi clinici controllati, valutazioni sensoriali guidate da esperti e questionari di autovalutazione…
  • No.
  • Sì, ma devono essere verificabili, non denigratori verso altri prodotti e fondati su prove comparative oggettive.

I claim cosmetici — tutte le affermazioni scritte, orali o visive che descrivono le caratteristiche o gli effetti di un prodotto — sono uno degli aspetti più controllati dalle autorità di vigilanza in Europa. Un claim non supportato da prove adeguate espone la persona responsabile a richiami, blocchi di vendita e sanzioni amministrative.

Questo articolo spiega il quadro normativo vigente (Reg. 655/2013 + Note tecniche della Commissione) e le prove concrete che un’azienda deve raccogliere prima di pubblicare qualsiasi affermazione sull’etichetta, nel materiale pubblicitario o sui canali digitali.

Il quadro normativo: Regolamento 655/2013 e Reg. 1223/2009

Il Regolamento (UE) n. 655/2013 stabilisce i criteri comuni per i claim dei prodotti cosmetici. Si applica a qualsiasi affermazione sul prodotto, indipendentemente dal mezzo di comunicazione: etichetta, sito web, social media, spot televisivo, packaging secondario. Il regolamento si integra con il Reg. 1223/2009 (normativa cosmetici UE) che, all’art. 20, vieta claim fuorvianti sul prodotto.

La Commissione europea ha pubblicato le Note tecniche sui claim dei prodotti cosmetici (2017) per orientare le imprese nell’applicazione pratica. Le note non sono giuridicamente vincolanti ma rappresentano il riferimento interpretativo ufficiale.

I sei criteri comuni

Ogni claim deve rispettare tutti e sei i criteri elencati nell’Allegato del Reg. 655/2013:

  1. Conformità legale — il claim non deve essere vietato da norme settoriali (es. Reg. 1223/2009 all’art. 20 vieta claim terapeutici per i cosmetici).
  2. Veridicità — deve corrispondere a una caratteristica o effetto reale del prodotto, documentato nel PIF.
  3. Sostegno probatorio — deve essere supportato da prove adeguate e verificabili (studi, test, dati tecnici).
  4. Onestà — non deve attribuire al prodotto caratteristiche o funzioni che non possiede, né creare aspettative irragionevoli.
  5. Correttezza — non deve denigrare concorrenti, né sfruttare ingiustificatamente la paura del consumatore.
  6. Capacità di scelta informata — il consumatore deve poter comprendere chiaramente a cosa si riferisce il claim e valutare il prodotto in modo consapevole.

Tipologie di prove scientifiche per i claim di efficacia

Il tipo di prova deve essere proporzionato alla portata del claim. Le prove generalmente accettate sono:

  • Studi in vitro: utili per proprietà come attività antiossidante, azione su specifici target cellulari. Supportano claim generali ma raramente bastano da soli per claim quantitativi.
  • Test di tollerabilità (patch test / studio di applicazione ripetuta): dimostrano la tolleranza cutanea, non l’efficacia. Indispensabili per claim come “adatto a pelle sensibile” o “testato dermatologicamente”.
  • Studi clinici su volontari (single-blind o double-blind): misurano parametri oggettivi (idratometria, sebometria, corneometria, mexametria) su panel statisticamente significativi.
  • Valutazione esperta (expert evaluation): dermatologo o specialista valuta un parametro standardizzato secondo scale validate (scala GAIS, IGA, ecc.).
  • Questionario di autovalutazione (consumer perception study): raccolta strutturata delle percezioni dei consumatori. Da solo non è sufficiente per claim quantitativi di efficacia.
  • Analisi strumentale in vivo: Tewameter (TEWL), Corneometer, Cutometer, Mexameter, Chromameter. Forniscono dati oggettivi misurabili.

Tabella: claim tipici e prove minime richieste

Claim Tipo di prova minima Note
Idrata la pelle per 24 ore Studio in vivo con Corneometer o Tewameter, panel ≥20 soggetti Misura a 0, 2, 8, 24h post-applicazione
Riduce le rughe visibilmente Studio clinico con valutazione fotografica standardizzata o Cutometer, panel ≥30 soggetti Il termine “visibilmente” implica misura percettibile, non solo statistica
Testato dermatologicamente Patch test o studio di applicazione ripetuta (HRIPT) Non attesta efficacia, solo tollerabilità
Ipoallergenico Assenza di allergeni noti + valutazione sicurezza PS; non basta il claim isolato Claim controverso: la Commissione lo considera potenzialmente fuorviante se usato in senso assoluto
Naturale / biologico Certificazione riconosciuta (COSMOS, NATRUE) o definizione chiara dei criteri usati in etichetta Senza standard di riferimento dichiarato, il claim è considerato vago e potenzialmente non onesto
Effetto lifting immediato Studio in vivo con Cutometer o valutazione esperta; durata dell’effetto deve essere specificata “Immediato” richiede misura al t=0 o t=30min post-applicazione

Claim vietati o a rischio elevato

Il Reg. 1223/2009 all’art. 20 vieta esplicitamente claim che attribuiscono al cosmetico caratteristiche o funzioni che non possiede. Tra i claim ad alto rischio di non conformità:

  • Claim terapeutici o farmacologici: “cura l’acne”, “tratta la psoriasi”, “elimina le cellule tumorali”. Un cosmetico non può rivendicare azione terapeutica; diversamente, il prodotto dovrebbe essere registrato come farmaco.
  • Claim “senza” fuorvianti: “senza parabeni” è lecito se vero, ma potrebbe implicare falsamente che i parabeni siano pericolosi in tutte le concentrazioni ammesse. Le Note tecniche richiedono che il claim non crei allarme ingiustificato.
  • Claim superlativo assoluto: “il prodotto più efficace sul mercato” richiede prove comparative esaustive difficilmente ottenibili.
  • Claim basati su un unico ingrediente: citare un attivo in quantità insufficiente a produrre l’effetto dichiarato (uso di “ingrediente cosmetico fantasma”) è considerato disonesto.

Il ruolo del valutatore della sicurezza (Safety Assessor)

La persona responsabile del prodotto deve far redigere un Rapporto sulla Sicurezza del Prodotto Cosmetico (CPSR) da un valutatore qualificato (art. 10 Reg. 1223/2009). Il CPSR deve coprire la valutazione della sicurezza di ogni ingrediente e del prodotto finito, ma non attesta di per sé la veridicità dei claim di efficacia. Questi ultimi richiedono documentazione separata, conservata nel PIF (Product Information File).

Claim e canali digitali: social media e influencer marketing

Le affermazioni fatte da influencer o content creator sponsorizzati ricadono nella responsabilità della persona responsabile o del distributore che ha commissionato la comunicazione. Le Guide AGCM sull’influencer marketing si sovrappongono alle norme cosmetiche: un post sponsorizzato con claim non supportato da prove espone sia l’influencer sia il brand a contestazioni sia del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) sia del Reg. 655/2013.

Come strutturare il dossier probatorio nel PIF

Le prove a supporto dei claim devono essere conservate nel PIF (art. 11 Reg. 1223/2009). Una struttura minima raccomandata:

  1. Elenco di tutti i claim del prodotto (etichetta + marketing).
  2. Per ogni claim: tipo di prova, data dello studio, soggetti/condizioni, risultati, riferimento bibliografico o report di laboratorio.
  3. Dichiarazione del valutatore della sicurezza che i claim sono coerenti con il profilo di sicurezza del prodotto.
  4. Revisione periodica (consigliata ogni 2 anni o in caso di reformulazione).

Domande frequenti

Quali sono i criteri per un claim cosmetico conforme al Regolamento 655/2013?

Il Regolamento (UE) 655/2013 stabilisce sei criteri comuni: conformità legale, veridicità, sostegno probatorio, onestà, correttezza e capacità di scelta informata del consumatore. Un claim è valido solo se soddisfa tutti e sei contemporaneamente.

Quali prove scientifiche supportano un claim di efficacia cosmetica?

Le prove accettate includono studi in vitro, test di patch su volontari, studi clinici controllati, valutazioni sensoriali guidate da esperti e questionari di autovalutazione validati. La tipologia di prova deve essere proporzionata all’entità del claim.

Un claim “testato dermatologicamente” è sufficiente come prova di efficacia?

No. “Testato dermatologicamente” indica solo che il prodotto è stato sottoposto a un controllo di tollerabilità cutanea. Non comprova alcun effetto benefico specifico. Se il claim implica un vantaggio (idratazione, riduzione rughe, ecc.), occorrono prove di efficacia separate.

I claim comparativi sono consentiti per i cosmetici?

Sì, ma devono essere verificabili, non denigratori verso altri prodotti e fondati su prove comparative oggettive. Occorre indicare chiaramente cosa si sta confrontando per non fuorviare il consumatore.

Chi è responsabile della veridicità dei claim su un cosmetico?

La persona responsabile (PR) ai sensi dell’art. 4 del Reg. 1223/2009 è il soggetto che immette il prodotto sul mercato UE ed è responsabile della conformità dei claim. Il distributore che modifica l’etichetta diventa PR e si assume le stesse responsabilità.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).