ADR e merci pericolose
Spedire e trasportare prodotti chimici in regola con l’ADR, senza blocchi del corriere.
In sintesi
- L’etichetta di pericolo (sezione 5.2.2 ADR 2025) identifica la classe di pericolo della sostanza tramite simboli grafici standardizzati (rombo colorato con numero di classe).
- ADR 2025, sezione 5.2.2.2.2, prescrive etichette di almeno 100×100 mm per colli normali.
- ADR 2025, sezione 5.2.2.1.9, prevede che le etichette siano apposte su una superficie piana del collo, su sfondo di colore contrastante.
- No, sono sistemi distinti.
Ogni collo contenente merci pericolose che viaggia su strada deve riportare etichette di pericolo specifiche, definite nella sezione 5.2.2 dell’ADR 2025. Non si tratta delle etichette CLP apposte sull’imballaggio del prodotto chimico, ma di etichette standardizzate che comunicano la classe di pericolo al vettore, alle autorità di controllo e ai soccorritori in caso di emergenza.
Questa guida descrive le etichette ADR per i colli, le regole di dimensione e posizionamento, le differenze rispetto alle etichette LQ e le classi di pericolo più frequenti nel trasporto di prodotti chimici commerciali.
Struttura e logica del sistema di etichettatura ADR 5.2.2
Il cap. 5.2 ADR 2025 disciplina l’etichettatura e la marcatura dei colli. La sezione 5.2.2 si occupa specificamente delle etichette di pericolo (“danger labels”). Ogni etichetta è un rombo (quadrato ruotato di 45°) con un fondo colorato, un simbolo grafico e il numero di classe in basso. Il sistema è coordinato con quello GHS/CLP per i simboli grafici, ma le condizioni di applicazione e le dimensioni sono disciplinate autonomamente dall’ADR.
Un collo può richiedere più di una etichetta se la sostanza ha pericoli multipli (pericolo primario + pericolo sussidiario). In quel caso, l’etichetta del pericolo primario si appone per prima, seguita da quella del pericolo sussidiario.
Le 9 classi ADR e le etichette corrispondenti
| Classe ADR | Tipo di pericolo | Colore etichetta | Simbolo | Esempi di sostanze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Materie ed oggetti esplosivi | Arancio | Bomba esplodente (simboli variabili per divisione) | Fuochi d’artificio, ammonio nitrato |
| 2.1 | Gas infiammabili | Rosso | Fiamma nera | Propano UN 1978, aerosol infiammabili UN 1950 |
| 2.2 | Gas non infiammabili non tossici | Verde | Cilindro del gas | Anidride carbonica UN 1013, azoto UN 1066 |
| 2.3 | Gas tossici | Bianco | Teschio e tibie | Cloro UN 1017, ammoniaca anidra UN 1005 |
| 3 | Liquidi infiammabili | Rosso | Fiamma nera | Acetone UN 1090, benzina UN 1203, etanolo UN 1170 |
| 4.1 | Solidi infiammabili | Bianco/rosso strisce | Fiamma nera | Zolfo UN 1350, magnesio UN 1869 |
| 5.1 | Sostanze comburenti | Giallo | Fiamma su cerchio | Perossido di idrogeno UN 2014, nitrato di sodio UN 1498 |
| 6.1 | Sostanze tossiche | Bianco | Teschio e tibie | Metanolo UN 1230, cloroformio UN 1888 |
| 8 | Sostanze corrosive | Bianco/nero | Liquido che corrode superfici e mano | Acido cloridrico UN 1789, idrossido di sodio UN 1824 |
| 9 | Materie e oggetti pericolosi vari | Bianco | Sette strisce verticali nere in alto | Batterie UN 3480, oli usati UN 3082, amianto UN 2212 |
Dimensioni obbligatorie delle etichette (5.2.2.2.2)
ADR 2025 prescrive le seguenti dimensioni per le etichette di pericolo sui colli:
- Collo standard: etichetta minima 100×100 mm (10×10 cm). Lato del rombo = 100 mm.
- Collo con superficie totale < 0,5 m²: etichetta ridotta proporzionalmente alla superficie disponibile, purché visibile e leggibile. In pratica, la dimensione minima assoluta non è specificata dall’ADR ma dalle pratiche operative (non meno di 50×50 mm in casi estremi).
- Colli di forma cilindrica (bombole, fusti): le etichette devono coprire almeno il 40% della superficie del collo. Il calcolo della superficie considera il mantello cilindrico escludendo il fondo.
- Spessore della linea del bordo: almeno 2 mm.
Posizionamento delle etichette sul collo (5.2.2.1.9)
Le etichette devono essere apposte su superfici piane, preferibilmente sulle facce principali del collo (fronte, lato). Regole specifiche:
- Non devono essere coperte da materiale di imballaggio esterno (reggette, film termoretraibile, rete) che ne impedisca la visibilità.
- Non devono essere piegate sugli spigoli del collo se questo ne compromette la leggibilità.
- Se il collo ha insufficiente superficie piana (es. bombole sferiche), le etichette possono essere apposte su cartellini (tag) agganciati al collo.
- In caso di più etichette, devono essere affiancate e chiaramente distinguibili.
- Il colore di fondo del collo deve contrastare con quello dell’etichetta.
Etichette LQ e EQ: quando sostituiscono quelle standard
Per i colli in regime di esenzione (quantità limitate o quantità esenti), le etichette standard delle classi ADR non sono richieste. Al loro posto si usano marcature specifiche:
- LQ (cap. 3.4): rombo su punta, sfondo bianco, bordo nero, numero UN in nero nella metà inferiore. Dimensione minima 100×100 mm. Il numero UN deve essere leggibile a 3 metri.
- EQ (cap. 3.5): rombo su punta, sfondo bianco, bordo nero, lettera “E” al centro in nero, numero UN in basso. Stessa dimensione minima.
Attenzione: l’esenzione LQ/EQ si applica al collo esterno. Ogni recipiente interno (es. flacone singolo dentro il collo di cartone) non richiede etichetta ADR separata, ma deve essere etichettato secondo CLP come prodotto chimico.
Etichette per pericoli secondari
Alcune sostanze hanno un pericolo primario e uno o più pericoli sussidiari. In questo caso il collo deve riportare tutte le etichette necessarie. Esempi:
- Acido solforico (UN 1830): pericolo primario Classe 8 (corrosivo) + pericolo sussidiario Classe 6.1 (tossico per inalazione) → due etichette.
- Metanolo (UN 1230): Classe 3 (liquido infiammabile) + Classe 6.1 (tossico) → due etichette.
- Ipoclorito di sodio soluzione (UN 1791): Classe 8 (corrosivo) → una sola etichetta, pericolo singolo.
Errori frequenti nell’etichettatura dei colli
- Usare etichette CLP al posto delle etichette ADR (simboli diversi, spesso confusi).
- Etichette sotto formato standard (50×50 mm) su colli di dimensioni normali.
- Etichette coperte dal film termoretraibile del pallet: invisibili al controllo stradale.
- Mancanza dell’etichetta per pericolo sussidiario su sostanze con doppia classificazione.
- Etichette piegate sullo spigolo che rendono il simbolo illeggibile.
- Rombo LQ assente su colli in regime LQ: la spedizione viene trattata come non esentata.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra etichetta di pericolo e marcatura ONU su un collo ADR?
L’etichetta di pericolo (5.2.2 ADR) identifica la classe di pericolo tramite simboli grafici (rombo colorato con numero di classe). La marcatura ONU indica il numero UN della sostanza e il gruppo di imballaggio. Entrambi sono obbligatori sul collo.
Qual è la dimensione minima delle etichette ADR sui colli?
ADR 2025, sezione 5.2.2.2.2: etichette di almeno 100×100 mm per colli standard. Per colli con superficie totale inferiore a 0,5 m², la dimensione può essere ridotta proporzionalmente purché le etichette rimangano visibili e leggibili.
Dove si applicano le etichette di pericolo sui colli?
ADR 2025, sezione 5.2.2.1.9: su superfici piane del collo, su sfondo contrastante. Devono essere visibili, leggibili e non coperte. Su colli con forma irregolare, possono essere apposte su tag appesi.
Le etichette di pericolo ADR sono le stesse delle etichette CLP?
No. Le etichette CLP riguardano l’immissione in commercio del prodotto chimico. Le etichette ADR riguardano il trasporto. I simboli possono sembrare simili ma i requisiti dimensionali e di applicazione differiscono.
I colli in esenzione LQ devono riportare le stesse etichette di pericolo?
No. Per colli LQ (cap. 3.4 ADR 2025), le etichette standard di classe non sono richieste. Si appone il rombo LQ (sfondo bianco, bordo nero, numero UN) di almeno 100×100 mm. Per colli EQ (cap. 3.5), si usa il segno “E” con numero ONU.
Verifica l’etichettatura ADR dei tuoi colli
Le etichette di pericolo ADR sui tuoi colli sono conformi alla sezione 5.2.2 ADR 2025? Verifichiamo classi, dimensioni, posizionamento e presenza dei pericoli sussidiari.
Fonti ufficiali
- UNECE — ADR 2025, sezione 5.2.2 (etichettatura colli)
- EUR-Lex — Direttiva 2008/68/CE recepimento ADR in Italia
- ECHA — Reg. 1272/2008 CLP (etichettatura prodotti chimici)
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
