Guida completa
Etichettatura ambientale degli imballaggi e contributo CONAI.
In sintesi
- Tutti: primari, secondari e terziari.
- La codifica alfanumerica del materiale secondo la Decisione 97/129/CE su tutti gli imballaggi; per quelli destinati al consumatore, anche la famiglia di materiale e le…
- Di norma chi effettua la prima cessione dell’imballaggio sul mercato italiano: il produttore di imballaggi verso l’utilizzatore o l’importatore di imballaggi pieni o…
- No.
Ogni prodotto immesso sul mercato viaggia dentro un imballaggio, e ogni imballaggio è oggi soggetto a obblighi ambientali precisi. Dal 1° gennaio 2023 è pienamente operativo in Italia l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, introdotto dal D.Lgs. 116/2020 che ha modificato il Testo Unico Ambientale; a questo si affianca, per la quasi totalità delle imprese, il Contributo Ambientale CONAI. Sono adempimenti che riguardano in pieno anche chi produce, importa o vende prodotti chimici, perché il flacone, la scatola e il pallet sono imballaggi a tutti gli effetti.
Questa guida spiega cosa deve riportare l’etichetta ambientale, come si distingue tra imballaggi destinati al consumatore e imballaggi professionali, come funziona il contributo CONAI e come questi obblighi si collegano alla gestione dei rifiuti e all’etichettatura di pericolo CLP del prodotto.
L’obbligo di etichettatura ambientale
L’etichettatura ambientale ha due finalità: identificare il materiale di cui è composto l’imballaggio e agevolare il cittadino nella raccolta differenziata. Su tutti gli imballaggi — primari, secondari e terziari — deve comparire la codifica alfanumerica del materiale prevista dalla Decisione 97/129/CE.
La codifica dei materiali
La codifica è un sistema standardizzato di sigle e numeri che identifica il materiale dell’imballaggio. Alcuni esempi ricorrenti:
| Materiale | Codifica |
|---|---|
| Cartone ondulato / carta | PAP 20 / PAP 21 / PAP 22 |
| Polietilene alta densità (flaconi) | HDPE 2 |
| Polipropilene (tappi, contenitori) | PP 5 |
| Vetro incolore | GL 70 |
| Acciaio / Alluminio | FE 40 / ALU 41 |
La codifica va riportata su ogni componente separabile dell’imballaggio (per esempio flacone e tappo, se di materiali diversi). Quando i componenti sono di materiali diversi e separabili manualmente, ciascuno va identificato con la propria sigla, così che il cittadino possa conferirli nei flussi di raccolta corretti.
Imballaggi B2C e B2B
La normativa distingue gli imballaggi destinati al consumatore finale (B2C) da quelli destinati a soli operatori professionali (B2B):
| Tipo | Cosa indicare |
|---|---|
| B2C | Codifica del materiale + famiglia di materiale e istruzioni per la raccolta (es. “Raccolta carta”) |
| B2B | Almeno la codifica del materiale; le indicazioni sulla raccolta sono facoltative |
Per le indicazioni sulla raccolta destinate al consumatore è ammesso il ricorso a strumenti digitali (QR code, app, sito), purché la codifica del materiale resti riportata fisicamente sull’imballaggio.
Il Contributo Ambientale CONAI
Chi immette imballaggi sul mercato italiano è in genere tenuto a versare il Contributo Ambientale CONAI (CAC), che finanzia raccolta, recupero e riciclo. È dovuto sul primo immesso al consumo e si calcola per materiale, applicando al peso le tariffe annuali del CONAI. Per plastica e carta vige una diversificazione contributiva in più fasce in base alla riciclabilità dell’imballaggio. L’azienda che importa prodotti confezionati paga il contributo anche sugli imballaggi importati, voce spesso trascurata.
Chi è responsabile
Gli obblighi gravano su chi immette l’imballaggio sul mercato nazionale: produttori e utilizzatori secondo le definizioni del Testo Unico Ambientale. Per i prodotti chimici, il fabbricante o l’importatore deve curare l’etichettatura ambientale di contenitori, scatole e pallet, oltre all’etichettatura di pericolo CLP del contenuto. Le due informazioni vanno tenute graficamente distinte per non confondere il consumatore.
Come applicarlo in pratica a un prodotto chimico
Prendiamo un caso concreto: uno sgrassante venduto in un flacone di polietilene con tappo in polipropilene, inscatolato in cartone e spedito su pallet di legno. L’etichetta ambientale dovrà riportare la codifica di ogni componente separabile: il flacone (HDPE 2), il tappo (PP 5), la scatola (PAP 21) e, dove previsto, il pallet (FOR 50). Per il flacone destinato al consumatore vanno aggiunte la famiglia di materiale e l’indicazione di raccolta (“Raccolta plastica”). Il tutto convive, su spazi distinti, con l’etichetta CLP del prodotto. Questo esempio mostra perché conviene impostare l’etichettatura ambientale già in fase di progettazione del packaging: aggiungerla a posteriori su confezioni già stampate è costoso e fonte di errori.
Il legame con i rifiuti e l’economia circolare
L’etichettatura ambientale e il contributo CONAI sono due tasselli della cosiddetta responsabilità estesa del produttore: chi mette sul mercato un imballaggio contribuisce a finanziarne e organizzarne il recupero a fine vita. Per le aziende chimiche questo si intreccia con la gestione dei rifiuti: gli imballaggi usati dei prodotti acquistati diventano rifiuti da classificare e gestire, mentre quelli immessi sul mercato generano obblighi di etichettatura e contributo. Avere una visione d’insieme dei flussi di imballaggio — in entrata e in uscita — è il modo più efficiente per non trascurare nessuno dei due lati dell’obbligo.
Verso l’armonizzazione europea
Il quadro è in evoluzione: il Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR) sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio introdurrà un’etichettatura armonizzata europea basata su pittogrammi, con un periodo di transizione durante il quale sarà possibile mantenere per un certo tempo l’etichettatura nazionale attuale. Conviene quindi progettare le etichette già in ottica di prossima armonizzazione, per non doverle rifare a breve.
Imballaggi importati e vendite online
Due situazioni meritano attenzione particolare. La prima è l’importazione: chi acquista all’estero prodotti già confezionati diventa responsabile dell’etichettatura ambientale e del contributo CONAI per quegli imballaggi, anche se non li ha prodotti. Spesso si scopre tardi che le confezioni in arrivo non riportano la codifica richiesta, costringendo a rietichettare prima della rivendita. La seconda è la vendita online: l’e-commerce non riduce gli obblighi e, anzi, somma quelli dell’imballaggio del prodotto a quelli dell’imballaggio per la spedizione (scatole, riempitivi, nastro). Anche questi ultimi sono imballaggi a tutti gli effetti, soggetti a codifica e a contributo. Mappare tutti i materiali — primari, secondari, terziari e da trasporto — evita sia sanzioni sia versamenti errati.
Checklist degli adempimenti
- Codifica del materiale (Dec. 97/129/CE) su tutti gli imballaggi e componenti.
- Per gli imballaggi B2C, indicazione della famiglia di materiale e istruzioni di raccolta.
- Distinzione grafica tra etichettatura ambientale e etichettatura CLP.
- Adesione al CONAI e dichiarazione periodica del contributo.
- Calcolo del CAC anche sugli imballaggi importati.
- Monitoraggio dell’evoluzione verso il Regolamento UE sugli imballaggi.
Errori comuni
Errori ricorrenti: riportare solo la codifica del materiale dimenticando, per i prodotti al consumatore, le istruzioni di raccolta; non etichettare i componenti separabili; confondere etichettatura ambientale e CLP sullo stesso spazio; dimenticare il contributo CONAI sugli imballaggi importati; non documentare le esenzioni (per esempio per gli imballaggi esportati).
Domande frequenti
Quali imballaggi devono avere l’etichetta ambientale?
Tutti: primari, secondari e terziari. L’obbligo riguarda chiunque immetta imballaggi sul mercato italiano, inclusi contenitori e confezioni dei prodotti chimici. La codifica del materiale va riportata su ogni componente separabile.
Cosa devo scrivere sull’etichetta?
La codifica alfanumerica del materiale secondo la Decisione 97/129/CE su tutti gli imballaggi; per quelli destinati al consumatore, anche la famiglia di materiale e le istruzioni per la raccolta differenziata.
Chi paga il contributo CONAI?
Di norma chi effettua la prima cessione dell’imballaggio sul mercato italiano: il produttore di imballaggi verso l’utilizzatore o l’importatore di imballaggi pieni o vuoti. L’azienda che importa prodotti confezionati paga il contributo sugli imballaggi importati.
L’etichettatura ambientale sostituisce quella CLP?
No. Sono obblighi distinti e cumulativi: l’etichettatura ambientale riguarda l’imballaggio e la sua gestione a fine vita; l’etichettatura CLP riguarda i pericoli del prodotto chimico contenuto. Entrambe devono comparire.
Cosa cambierà con il Regolamento europeo sugli imballaggi?
Il Regolamento (UE) 2025/40 introdurrà un’etichettatura armonizzata europea con pittogrammi e nuovi requisiti di riciclabilità, con un periodo di transizione rispetto all’attuale etichettatura nazionale. Conviene progettare gli imballaggi tenendone conto fin da ora.
Devo etichettare anche le scatole di spedizione del mio e-commerce?
Sì. Le scatole, i riempitivi e i nastri usati per spedire i prodotti sono imballaggi (terziari o da trasporto) e rientrano negli obblighi di codifica del materiale e di contributo CONAI. Un errore comune di chi vende online è considerare “imballaggio” solo la confezione del prodotto, dimenticando tutto il materiale aggiunto per la spedizione.
Fonti ufficiali
- D.Lgs. 116/2020, di modifica del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), art. 219.
- Decisione 97/129/CE sulla codifica dei materiali di imballaggio.
- Linee guida CONAI sull’etichettatura ambientale degli imballaggi.
- Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR).
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Approfondimenti su PPWR e imballaggi
Avvertenza. Questa guida ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).