Schede dati di sicurezza
Redigere, aggiornare e gestire le SDS dei tuoi prodotti chimici a norma di legge.
In sintesi
- Una SDS conforme al Reg. (UE) 2020/878 deve articolarsi obbligatoriamente in 16 sezioni, nell’ordine e con i contenuti minimi prescritti dall’Allegato II del Regolamento.
- No, la sezione 3.2 richiede la comunicazione dei soli componenti classificati come pericolosi presenti sopra le soglie di concentrazione generiche (1% per pericolosità…
- La sezione 8 deve contenere i valori limite di esposizione professionale (OEL/TLV) aggiornati per ogni componente rilevante, i DNEL e PNEC per le sostanze REACH registrate, le…
- Sì, la sezione 15 mantiene la sua funzione: riporta le normative specifiche per il prodotto che non rientrano nelle sezioni precedenti (es. restrizioni REACH, autorizzazioni…
Il Reg. (UE) 2020/878 ha ridefinito il formato obbligatorio della scheda di dati di sicurezza, aggiungendo requisiti specifici per nanoparticelle, UFI e scenari di esposizione. Eppure molte SDS in circolazione usano ancora strutture ibride, con sezioni mancanti o contenuti che non corrispondono ai requisiti aggiornati dell’Allegato II.
Questa guida analizza tutte e 16 le sezioni della SDS, indicando per ciascuna i contenuti minimi richiesti dalla normativa vigente, i punti critici più frequenti e gli elementi che distinguono una SDS di qualità da una che passa la soglia minima. L’obiettivo è fornire uno strumento di riferimento per chi redige, verifica o riceve SDS nell’ambito della catena di fornitura chimica.
Sezione 1 — Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
La sezione 1 stabilisce l’identità del prodotto e del responsabile della sua immissione sul mercato. I quattro elementi obbligatori sono: identificatore del prodotto (denominazione chimica o commerciale + numero CAS/CE per le sostanze, denominazione commerciale per le miscele), usi pertinenti identificati e usi sconsigliati, dati del fornitore (ragione sociale, indirizzo, telefono, email) e numero telefonico di emergenza attivo 24 ore su 24.
Il numero di emergenza può essere un Centro Antiveleni nazionale (in Italia: CAV di Pavia +39 0382 24444 o altri CAV accreditati). Non è accettabile indicare il solo numero aziendale con orario d’ufficio.
Sezione 2 — Identificazione dei pericoli
Questa sezione riflette la classificazione CLP del prodotto. Deve indicare: classificazione secondo il Reg. 1272/2008 (classe di pericolo, categoria, codice di categoria), gli elementi dell’etichetta (pittogrammi GHS, avvertenza, frasi H e P pertinenti), eventuali pericoli non contemplati dalla classificazione CLP (es. soglie di polvere, temperature elevate in uso) e, per i prodotti non classificati, la motivazione esplicita.
Un elemento spesso trascurato: se la miscela non soddisfa i criteri CLP per nessuna classe, la sezione 2.1 deve comunque essere compilata con “non classificato” motivato, non lasciata vuota.
Sezione 3 — Composizione/informazioni sugli ingredienti
Per le sostanze (sezione 3.1): identificatori chimici (IUPAC, CAS, EC, numero di registrazione REACH se disponibile), impurezze e additivi stabilizzanti rilevanti per la classificazione.
Per le miscele (sezione 3.2): ogni componente classificato come pericoloso presente sopra soglia, con nome chimico, concentrazione o range, numeri CAS/EC e classificazione CLP propria. La concentrazione va espressa come range percentuale usando la scala dell’Allegato I sezione 3 del Reg. 2020/878 (es. ≥10% e <25%), scegliendo il range più stretto applicabile.
Sezione 4 — Misure di primo soccorso
Istruzioni specifiche per via di esposizione: inalazione, contatto cutaneo, contatto oculare, ingestione. Devono includere i sintomi attesi e l’indicazione di consultare un medico o recarsi al pronto soccorso con la SDS. Se un componente richiede antidoto specifico, va menzionato esplicitamente.
Sezioni 5 e 6 — Lotta antincendio e misure in caso di rilascio accidentale
La sezione 5 indica i mezzi estinguenti adatti e inadatti, i rischi speciali derivanti dall’incendio (gas tossici sviluppati) e i DPI per i pompieri (autorespiratore, tuta chimica se necessario).
La sezione 6 descrive le precauzioni personali e i DPI per la gestione del rilascio, i metodi di contenimento e pulizia, e il riferimento alla sezione 13 per lo smaltimento del materiale assorbente contaminato.
Sezioni 7 e 8 — Manipolazione, stoccaggio e controllo dell’esposizione
La sezione 7 specifica le precauzioni per la manipolazione sicura (ventilazione, divieto di fumare/mangiare, prevenzione di scariche elettrostatiche) e le condizioni di stoccaggio compatibili (temperatura, umidità, incompatibilità con altri prodotti).
La sezione 8 è tra le più dense normativamente: deve riportare i valori limite di esposizione professionale per ogni componente rilevante, aggiornati al D.Lgs. 81/2008 e ai regolamenti UE pertinenti. Per le sostanze REACH registrate che richiedono CSR, devono essere indicati DNEL (Derived No-Effect Level) per i lavoratori e PNEC (Predicted No-Effect Concentration) per l’ambiente. Le misure tecniche di controllo e i DPI vanno descritti con specificità: per i guanti, ad esempio, il materiale e lo spessore minimo; per la protezione respiratoria, la classe FFP o il tipo di filtro.
Sezioni 9 e 10 — Proprietà fisiche e stabilità
La sezione 9.1 elenca le proprietà fisico-chimiche misurate: aspetto, odore, pH, punto di fusione/ebollizione, punto di infiammabilità, limiti di infiammabilità (LEL/UEL), pressione di vapore, densità relativa, solubilità. La sezione 9.2 (requisito aggiunto dal Reg. 2020/878) riporta altre informazioni fisico-chimiche come viscosità, conducibilità elettrica e proprietà esplosive, ove pertinenti per la sicurezza.
La sezione 10 descrive la stabilità del prodotto nelle condizioni normali di stoccaggio, le condizioni da evitare (luce, calore, umidità), i materiali incompatibili e i prodotti di decomposizione pericolosi prevedibili.
Sezioni 11 e 12 — Informazioni tossicologiche e ambientali
| Sezione | Informazione richiesta | Note critiche |
|---|---|---|
| 11.1 — Tossicità acuta | LD50/LC50 per via orale, cutanea, inalatoria | Specificare la specie animale e la via di somministrazione |
| 11.1 — Effetti cronici | Corrosione cutanea, sensibilizzazione, CMR, tossicità organo bersaglio | Distinguere tra dati sulla miscela e dati sui singoli componenti |
| 11.2 — Endocrini (Reg. 2020/878) | Proprietà di interferenza endocrina se note | Nuovo requisito: non può essere omesso senza motivazione |
| 12.1-12.6 — Ecotossicità | Tossicità acquatica, persistenza, bioaccumulo, mobilità nel suolo | PBT/vPvB se applicabile; PNEC per i componenti REACH |
| 12.7 — Perturbatori endocrini ambientali | Proprietà PE per l’ambiente (Reg. 2020/878) | Nuovo requisito aggiunto nel 2023 |
Un’indicazione “nessuna informazione disponibile” nella sezione 11 non è ammessa senza motivazione. Il Reg. 2020/878 prevede che, in assenza di dati, sia indicato esplicitamente il motivo (es. “non sono stati condotti studi per questa via di esposizione”).
Sezioni 13, 14 e 15 — Smaltimento, trasporto e normative
La sezione 13 indica i codici CER (Codice Europeo Rifiuti) applicabili al prodotto e alle sue confezioni, e i metodi di smaltimento autorizzati. In Italia, va fatto riferimento al D.Lgs. 152/2006 Parte IV per i rifiuti speciali pericolosi.
La sezione 14 riporta le informazioni ADR/RID/IMDG/IATA per il trasporto: numero ONU, designazione ufficiale, classe di pericolo, gruppo di imballaggio, pericoli per l’ambiente (inquinante marino), e, se pertinente, il numero di tunnel ADR. Non deve essere compilata come “non disciplinato” senza verifica delle soglie di esenzione.
La sezione 15 elenca le normative specifiche applicabili al prodotto che non trovano posto nelle altre sezioni: restrizioni REACH (Allegato XVII), autorizzazioni REACH (Allegato XIV), normative nazionali particolari. Include anche la valutazione se è necessaria una valutazione della sicurezza chimica per il fornitore ai sensi del Titolo II REACH.
Sezione 16 — Altre informazioni
La sezione 16 chiude la SDS e deve contenere: la data di prima emissione, la data dell’ultima revisione e, dove utile, le principali modifiche rispetto alla versione precedente. Deve inoltre riportare l’elenco delle abbreviazioni e acronimi usati nel documento (es. OEL, DNEL, PBT, vPvB) e le fonti dei dati tossicologici citati (banche dati, studi, TDS dei fornitori di materia prima). Una sezione 16 ben curata è il segnale di una SDS redatta da un tecnico competente, non da un template vuoto.
Domande frequenti
Quante sezioni ha una SDS conforme al Reg. 2020/878?
Una SDS conforme al Reg. (UE) 2020/878 deve articolarsi obbligatoriamente in 16 sezioni, nell’ordine e con i contenuti minimi prescritti dall’Allegato II del Regolamento. Il formato non può essere ridotto o riorganizzato liberamente.
La sezione 3 della SDS deve riportare tutti gli ingredienti della miscela?
No. La sezione 3.2 richiede la comunicazione dei soli componenti classificati come pericolosi presenti sopra le soglie di concentrazione generiche (1% per pericolosità fisico-chimica o ambientale, 0,1% per CMR e sensibilizzanti respiratori) o specifiche. I componenti non classificati e sotto soglia non sono comunicati, salvo rilevanza per la sicurezza.
Cosa va riportato nella sezione 8 della SDS?
La sezione 8 deve contenere i valori limite di esposizione professionale (OEL/TLV) aggiornati per ogni componente rilevante, i DNEL e PNEC per le sostanze REACH registrate, le misure di controllo tecnico e le specifiche dei DPI necessari (tipo, materiale, norma di riferimento).
La sezione 15 è ancora necessaria dopo il Reg. 2020/878?
Sì. La sezione 15 mantiene la sua funzione: riporta le normative specifiche per il prodotto che non rientrano nelle sezioni precedenti (restrizioni REACH, autorizzazioni, limiti nazionali) e include la valutazione sulla necessità di una valutazione della sicurezza chimica per il fornitore.
Cosa deve contenere la sezione 16 della SDS?
La sezione 16 deve indicare la data di emissione e l’ultima revisione della SDS, spiegare le abbreviazioni e gli acronimi usati nel documento, riportare le variazioni significative rispetto alla versione precedente e includere i riferimenti bibliografici e le fonti dei dati tossicologici.
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Fonti ufficiali
- Reg. (UE) 2020/878 — Allegato II: formato SDS in 16 sezioni (EUR-Lex)
- ECHA — Guidance on the compilation of Safety Data Sheets (versione 4.0)
- Reg. (CE) 1272/2008 CLP — classificazione ed etichettatura (EUR-Lex)
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
