Schede dati di sicurezza
Redigere, aggiornare e gestire le SDS dei tuoi prodotti chimici a norma di legge.
In sintesi
- La sezione 7 della scheda dati di sicurezza deve fornire indicazioni su come manipolare la sostanza in sicurezza, includendo precauzioni per evitare esposizione, requisiti per la…
- La sezione 8 deve specificare i dispositivi di protezione individuale appropriati: protezione respiratoria (tipo di maschera e filtro), protezione degli occhi (occhiali o…
- Il DNEL (Derived No-Effect Level) è il livello di esposizione al di sotto del quale la sostanza non produce effetti avversi sull’uomo; si distingue per via di esposizione…
- Gli errori più comuni includono: DPI indicati in modo generico senza specificare il materiale dei guanti o il tipo di filtro; mancata indicazione dei DNEL per sostanze registrate…
Le sezioni 7 e 8 della scheda dati di sicurezza (SDS) contengono le informazioni operative che i destinatari usano ogni giorno: come manipolare il prodotto, dove e come stoccarlo, quali dispositivi di protezione adottare. Eppure sono tra le sezioni più spesso incomplete o compilate con formule generiche che non rispondono all’effettivo profilo di rischio della sostanza.
Il Regolamento (UE) 2020/878, in vigore per tutte le nuove SDS dal 1° gennaio 2023 e obbligatorio per le SDS aggiornate dal 1° gennaio 2023, ha introdotto requisiti più dettagliati proprio per queste sezioni. Questa guida analizza punto per punto cosa deve contenere ciascuna sottosezione, con particolare attenzione agli errori che possono esporre il fornitore a rilievi da parte delle autorità di vigilanza.
Il quadro normativo di riferimento
Le sezioni 7 e 8 sono disciplinate dall’Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), come sostituito dal Regolamento (UE) 2020/878. Quest’ultimo ha aggiornato in modo sostanziale i requisiti, introducendo tra l’altro:
- l’obbligo di includere informazioni sulle nanoparticelle nelle sezioni pertinenti;
- la necessità di indicare, dove disponibili, i DNEL (Derived No-Effect Level) derivanti dalla valutazione della sicurezza chimica (CSA);
- maggiore specificità per i DPI, con indicazione del materiale, del tempo di rottura e della norma EN applicabile.
Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) richiama le informazioni della SDS per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), rendendo le sezioni 7 e 8 dati di input direttamente rilevanti per gli obblighi del datore di lavoro.
Sezione 7.1: precauzioni per una manipolazione sicura
La sottosezione 7.1 deve descrivere le misure tecniche e organizzative da adottare durante la movimentazione del prodotto. Non si tratta di indicazioni generiche, ma di istruzioni calibrate sulle proprietà specifiche della sostanza o miscela.
- Misure per prevenire incendi ed esplosioni: per sostanze infiammabili, indicare la necessità di impianti elettrici ATEX, la messa a terra dei contenitori e l’assenza di fiamme libere.
- Misure per proteggere l’ambiente: per sostanze pericolose per l’acqua, indicare l’obbligo di vasche di raccolta, evitare il deflusso in fognatura.
- Misure per ridurre l’esposizione: ventilazione aspirante localizzata, sistemi chiusi di travaso, limitazione degli operatori esposti.
- Consigli specifici sull’igiene: divieto di mangiare, bere e fumare nell’area di utilizzo; cambio degli abiti prima di lasciare l’area; procedure di decontaminazione.
Un errore ricorrente è l’indicazione generica “manipolare con cautela” senza specificare le misure concrete. Questo rende la sezione inutilizzabile per il datore di lavoro che deve tradurre l’informazione in procedure operative (SOP).
Sezione 7.2: condizioni di stoccaggio sicuro
Lo stoccaggio errato è causa frequente di incidenti e di perdita di qualità del prodotto. La sezione 7.2 deve fornire informazioni sufficientemente specifiche da permettere la progettazione del magazzino e la scelta dei contenitori.
| Aspetto | Informazione minima richiesta | Esempio di buona pratica |
|---|---|---|
| Temperatura | Intervallo min-max oppure “temperatura ambiente” | Conservare tra 5 °C e 30 °C; evitare il congelamento |
| Incompatibilità | Classi di sostanze da non stoccare insieme | Separare da acidi forti, ossidanti e materiali combustibili |
| Contenitori | Materiale del contenitore idoneo | Utilizzare solo contenitori in HDPE o acciaio inox; evitare alluminio |
| Ventilazione | Tipo di ventilazione richiesta | Locale ventilato; areazione forzata se il punto di ebollizione è < 50 °C |
| Umidità | Sensibilità all’umidità, dove pertinente | Tenere asciutto; usare essiccante se umidità relativa > 60% |
| Luce | Sensibilità alla luce UV, dove pertinente | Proteggere dalla luce solare diretta; contenitori opachi |
Il Reg. 2020/878 richiede anche di indicare le eventuali norme tecniche di stoccaggio applicabili (ad esempio UNI EN per depositi di liquidi infiammabili) e le quantità massime consigliate in relazione alle caratteristiche del locale.
Sezione 7.3: utilizzi finali specifici
La sezione 7.3 è obbligatoria solo quando la SDS viene redatta per un uso identificato specifico. In questo caso, deve rinviare alle esposizioni scenari allegati (sezione 16 o allegati alla SDS estesa) oppure fornire direttamente le informazioni pertinenti per quell’uso. Se non applicabile, la sezione può indicare “non applicabile”, ma questa indicazione deve essere consapevole e non frutto di omissione.
Sezione 8.1: parametri di controllo dell’esposizione
La sottosezione 8.1 deve raccogliere tutti i valori soglia di esposizione rilevanti. Per le sostanze registrate ai sensi del REACH con una valutazione della sicurezza chimica (CSA), devono comparire:
- DNEL (lavoratori): per via inalatoria (mg/m³) e per via cutanea (mg/kg pc/giorno), effetti acuti e cronici;
- DNEL (consumatori/popolazione generale): se la sostanza è destinata anche a uso consumer;
- PNEC: per i comparti acquatici, sedimento, suolo, con indicazione dell’unità di misura;
- OEL nazionali: valori limite vincolanti (BOELV) e indicativi (IOELV) europei, più i valori del paese destinatario.
In Italia, i valori limite di esposizione professionale sono pubblicati nell’Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008 e aggiornati con i successivi decreti ministeriali. Se un valore non è disponibile per la sostanza in questione, occorre indicarlo esplicitamente (“non disponibile”) piuttosto che omettere la voce.
Sezione 8.2: misure di controllo dell’esposizione
Questa è la sezione più operativa della SDS per chi redige il DVR. Le misure di controllo devono seguire la gerarchia prevista dal D.Lgs. 81/2008 art. 225: eliminazione, sostituzione, misure tecniche collettive, misure organizzative, e infine DPI. La SDS deve descrivere ciascun livello in modo specifico per il prodotto.
Specifiche tecniche per i DPI: cosa scrivere davvero
Il Reg. 2020/878 ha inasprito i requisiti per la descrizione dei DPI nella sezione 8.2. Non è più sufficiente indicare “indossare guanti” o “protezione respiratoria”: occorre specificare:
- Guanti: materiale (neoprene, nitrile, lattice, neoprene, butile, viton), spessore minimo consigliato, tempo di rottura (breakthrough time) secondo EN 374-1, e tipo di guanto in funzione del rischio (uso singolo vs riutilizzabile);
- Protezione degli occhi: occhiali a stanghetta vs occhiali a mascherina (EN 166), visiera se c’è rischio di schizzi;
- Protezione respiratoria: tipo di maschera (semifacciale, pieno facciale), tipo di filtro (ABEK, P2/P3) secondo EN 143 e EN 14387; oppure autorespiratore se il livello di esposizione lo richiede;
- Protezione del corpo: tuta monouso o riutilizzabile, materiale, classificazione EN 13982 o altra norma pertinente.
Un modo pratico per verificare la completezza: se un addetto alla sicurezza leggesse solo la sezione 8.2, sarebbe in grado di acquistare i DPI corretti senza ulteriori ricerche? Se la risposta è no, la sezione è incompleta.
Ventilazione e misure tecniche collettive
Prima di arrivare ai DPI, la sezione 8.2 deve descrivere le misure tecniche e di processo che riducono l’esposizione alla fonte. Per sostanze volatili o in polvere, devono essere indicate:
- ventilazione generale o aspirazione localizzata (LEV), con portata indicativa se nota;
- sistemi chiusi di travaso o dosaggio;
- separazione fisica degli operatori dall’operazione (cabine di spruzzatura, cabine pressurizzate);
- monitoraggio ambientale continuo, se il rischio lo giustifica.
La sola presenza di DPI non è sufficiente: la SDS deve chiarire che i DPI rappresentano l’ultima linea di difesa, non la prima.
Domande frequenti
Cosa deve contenere la sezione 7 della SDS?
La sezione 7 deve includere le precauzioni per una manipolazione sicura (7.1), le condizioni di stoccaggio sicuro con temperatura, incompatibilità e requisiti dei contenitori (7.2), e dove applicabile le informazioni per utilizzi finali specifici (7.3). Le indicazioni devono essere proporzionate al profilo di rischio della sostanza e sufficientemente specifiche da poter essere tradotte in procedure operative.
Quali DPI vanno indicati nella sezione 8 della SDS?
La sezione 8 deve specificare guanti con indicazione del materiale e del tempo di permeazione, protezione degli occhi (occhiali o visiera), protezione respiratoria con tipo di maschera e filtro secondo le norme EN applicabili, e abbigliamento protettivo. Le indicazioni generiche tipo “indossare guanti appropriati” non sono conformi al Reg. 2020/878.
Cosa sono i DNEL e i PNEC nella sezione 8?
Il DNEL (Derived No-Effect Level) è il livello di esposizione al di sotto del quale la sostanza non produce effetti avversi sull’uomo. Il PNEC (Predicted No-Effect Concentration) è la concentrazione ambientale al di sotto della quale non si prevedono effetti sugli ecosistemi. Entrambi derivano dalla valutazione della sicurezza chimica (CSA) condotta nell’ambito della registrazione REACH e devono essere riportati in sezione 8.1 quando disponibili.
Quali errori frequenti si riscontrano nelle sezioni 7 e 8 delle SDS?
Gli errori più comuni includono: DPI indicati senza specificare materiale, taglia o norma EN; DNEL mancanti per sostanze registrate REACH; condizioni di stoccaggio incomplete (senza temperatura min/max e incompatibilità specifiche); istruzioni copiate da SDS precedenti al Reg. 2020/878 senza revisione critica; e valori OEL nazionali non aggiornati ai decreti ministeriali italiani più recenti.
La sezione 8 deve citare i valori limite occupazionali nazionali?
Sì. La sezione 8.1 deve riportare i valori limite di esposizione occupazionale vigenti nel paese di destinazione. In Italia si fa riferimento all’Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008 e ai successivi aggiornamenti ministeriali, oltre ai BOELV e IOELV derivanti dalle direttive europee. Se un valore limite non esiste per la sostanza in questione, occorre indicarlo esplicitamente.
Hai dubbi sulle sezioni 7 e 8 della tua SDS?
Una verifica tecnica identifica le lacune nelle indicazioni di manipolazione, stoccaggio e protezione e ti aiuta ad allinearti ai requisiti del Reg. 2020/878 prima di un controllo.
Fonti ufficiali
- Regolamento (UE) 2020/878 — testo consolidato EUR-Lex
- ECHA — Guidance on the compilation of safety data sheets
- D.Lgs. 81/2008 — Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (Normattiva)
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
