SDS sezioni 12-15: ambiente, smaltimento, trasporto e norme

Schede dati di sicurezza

Redigere, aggiornare e gestire le SDS dei tuoi prodotti chimici a norma di legge.

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Schede dati di sicurezza

In sintesi

  • La sezione 12 deve riportare i dati ecotossicologici disponibili per la sostanza o miscela: tossicità per organismi acquatici (LC50, EC50, NOEC per pesci, dafnie e alghe)…
  • La sezione 13 deve indicare i metodi di smaltimento sicuro per la sostanza, la miscela e i contenitori contaminati, con riferimento ai codici EWC (European Waste Catalogue)…
  • La sezione 14 deve riportare le informazioni per il trasporto su tutte le modalità pertinenti: numero ONU, denominazione di spedizione, classe di pericolo, gruppo di imballaggio…
  • La sezione 15 deve elencare le normative specifiche per la sicurezza, la salute e l’ambiente applicabili alla sostanza o miscela: autorizzazioni REACH (Allegato XIV), restrizioni…

Le sezioni da 12 a 15 della scheda dati di sicurezza raccolgono informazioni che spesso vengono compilate in modo approssimativo o con dati generici copia-incollati. Eppure queste sezioni sono rilevanti per tre finalità distinte: valutare l’impatto ambientale del prodotto, garantire uno smaltimento conforme, classificare correttamente le spedizioni pericolose e rispettare gli obblighi regolamentari specifici (SVHC, Seveso, autorizzazioni).

Il Regolamento (UE) 2020/878 ha rafforzato i requisiti di dettaglio anche per queste sezioni. Questa guida analizza cosa deve comparire in ciascuna di esse, con quali fonti e quali errori evitare.

Sezione 12: informazioni ecotossicologiche

La sezione 12 deve riportare i dati disponibili sull’impatto della sostanza o miscela sull’ambiente. Non si tratta di una valutazione del rischio (che è in sezione 8), ma di un compendio dei dati misurati o stimati. Le sottosezioni richieste dal Reg. 2020/878 sono:

  • 12.1 Tossicità: dati per organismi acquatici (pesci, crostacei, alghe), terrestri e per uccelli e api se pertinenti. I parametri minimi sono LC50/EC50 per esposizione acuta e NOEC per esposizione cronica;
  • 12.2 Persistenza e degradabilità: risultati di test di biodegradazione (pronta biodegradabilità, idrolisi, fotodegradazione) con indicazione del metodo usato (es. OECD 301B);
  • 12.3 Potenziale di bioaccumulo: log Kow o BCF (fattore di bioconcentrazione) misurato; se non disponibile, indicarlo;
  • 12.4 Mobilità nel suolo: coefficiente di adsorbimento Koc se disponibile;
  • 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB: se la valutazione è stata condotta nell’ambito del REACH, indicare il risultato;
  • 12.6 Proprietà di interferenza endocrina: nuova sottosezione introdotta dal Reg. 2020/878; indicare se la sostanza è identificata come interferente endocrino per l’ambiente o per la salute umana;
  • 12.7 Altri effetti avversi: eventuali altri dati rilevanti non coperti dalle sottosezioni precedenti.

“Parametro chiave”

Sottosezione Unità di misura tipica Fonte consigliata
12.1 Tossicità acquatica acuta LC50 (pesci 96h), EC50 (dafnia 48h) mg/L Dossier ECHA, ECOTOX database
12.1 Tossicità acquatica cronica NOEC (pesci, dafnia, alghe) mg/L Dossier ECHA
12.2 Biodegradabilità % degradazione a 28 giorni % Test OECD 301 (serie)
12.3 Bioaccumulo log Kow o BCF adimensionale / L/kg Dossier ECHA, PubChem

Sezione 13: considerazioni sullo smaltimento

La sezione 13 deve fornire indicazioni per lo smaltimento sicuro della sostanza o miscela in quanto rifiuto, e per i contenitori contaminati. I requisiti minimi:

  • Metodi di trattamento dei rifiuti: indicare se il prodotto è smaltibile in impianti di incenerimento autorizzati, discariche per rifiuti speciali, o se richiede trattamento specifico (neutralizzazione, decontaminazione);
  • Codici EWC (CER in Italia): indicare il codice del Catalogo Europeo dei Rifiuti pertinente; in Italia i codici sono disciplinati dal D.Lgs. 152/2006, Allegato D alla Parte IV;
  • Rifiuti pericolosi: indicare se il rifiuto è classificato come pericoloso ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e delle caratteristiche di pericolo HP1-HP15;
  • Contenitori e imballaggi: indicare come smaltire i contenitori contaminati (svuotati, bonificati, consegnati a raccolta differenziata, ecc.).

La sezione 13 non deve contenere indicazioni sullo smaltimento in fognatura o in ambiente naturale a meno che non sia dimostrato che il prodotto sia completamente biodegradabile e che lo smaltimento sia consentito dalla normativa locale.

Sezione 14: informazioni sul trasporto

La sezione 14 è obbligatoria per i prodotti classificati come merci pericolose ai sensi delle normative di trasporto. Deve coprire tutte le modalità pertinenti:

  • ADR/RID: trasporto stradale e ferroviario; aggiornamento biennale (ultima edizione ADR 2025);
  • IMDG: trasporto marittimo; aggiornamento biennale;
  • IATA-DGR: trasporto aereo; aggiornamento annuale.

Per ciascuna modalità applicabile, la SDS deve indicare:

  • Numero ONU (UN number);
  • Denominazione di spedizione propria (Proper Shipping Name);
  • Classe di pericolo per il trasporto e divisione, se applicabile;
  • Gruppo di imballaggio (I, II o III), dove previsto;
  • Pericoli per l’ambiente (punto 14.5): sì/no con indicazione “sostanza pericolosa per l’ambiente marino” per IMDG;
  • Precauzioni speciali per l’utente (14.6) e trasporto sfuso (14.7), se applicabili.

Un errore frequente è indicare le informazioni ADR senza verificarle contro la lista di sostanze dell’ADR corrente: alcuni codici ONU o denominazioni di spedizione cambiano tra un’edizione e l’altra, e una SDS basata sull’ADR 2021 può essere già obsoleta nel 2025.

Sezione 15: informazioni sulla regolamentazione

La sezione 15 deve raccogliere tutte le informazioni regolamentari specifiche per la sostanza che non sono già coperte nelle sezioni precedenti. I punti chiave:

  • Autorizzazioni REACH (Allegato XIV): se la sostanza è soggetta ad autorizzazione, indicare le autorizzazioni concesse (numero di autorizzazione, usi coperti, scadenza del periodo di revisione);
  • Restrizioni REACH (Allegato XVII): indicare l’eventuale voce pertinente e le condizioni di restrizione applicabili;
  • Sostanze SVHC: se la sostanza è nella lista delle SVHC (aggiornata semestralmente da ECHA), indicarlo con la data di inserimento e il motivo (CMR, PBT, vPvB, interferente endocrino);
  • Normativa Seveso (Dir. 2012/18/UE, recepita in Italia con D.Lgs. 105/2015): se la sostanza rientra nelle categorie della Direttiva Seveso, indicare le soglie applicabili;
  • Valutazione della sicurezza chimica: indicare se per la sostanza è stata condotta una CSA (Chemical Safety Assessment) e se gli scenari di esposizione sono allegati alla SDS estesa.

Errori più frequenti nelle sezioni 12-15

Un’analisi delle SDS correnti rivela alcune carenze sistematiche:

  • Sezione 12 con “dati non disponibili” generalizzato: non distingue tra sostanze per le quali i dati non esistono e sostanze per le quali non sono stati cercati; ECHA ha dati pubblici per la maggior parte delle sostanze registrate;
  • Sezione 13 senza codice CER: spesso omesso o indicato in forma generica (es. “rifiuto speciale”) senza il codice a 6 cifre richiesto;
  • Sezione 14 non aggiornata alla versione ADR in vigore: codici ONU o denominazioni di spedizione riferiti a edizioni precedenti;
  • Sezione 15 che non cita la lista SVHC: molte SDS non verificano la lista SVHC al momento della revisione, perdendo le sostanze aggiunte nell’ultimo aggiornamento semestrale.

Domande frequenti

Cosa deve contenere la sezione 12 della SDS sull’ecotossicologia?

Dati ecotossicologici misurati o stimati: tossicità acuta e cronica per organismi acquatici (LC50, EC50, NOEC), biodegradabilità, bioaccumulo (log Kow/BCF), mobilità nel suolo, valutazione PBT/vPvB e, dal Reg. 2020/878, informazioni sulle proprietà di interferenza endocrina. Se i dati non esistono, va indicato esplicitamente per ciascuna sottosezione.

Come compilare la sezione 13 sullo smaltimento?

Indicare i metodi di smaltimento appropriati, il codice CER a 6 cifre applicabile secondo il D.Lgs. 152/2006, se il rifiuto è classificato pericoloso, e le istruzioni per i contenitori contaminati. Evitare indicazioni di smaltimento in fognatura senza verificare la compatibilità con la normativa locale.

Quali informazioni ADR vanno in sezione 14?

Numero ONU, denominazione di spedizione propria, classe di pericolo, gruppo di imballaggio, pericoli per l’ambiente marino (IMDG) e precauzioni speciali. I dati devono essere verificati contro l’edizione ADR in vigore (ADR 2025 per il periodo 2025-2026).

Cosa si indica nella sezione 15 della SDS?

Autorizzazioni REACH (Allegato XIV), restrizioni REACH (Allegato XVII), presenza nella lista SVHC, applicabilità della Direttiva Seveso con le soglie pertinenti, e se esiste una valutazione della sicurezza chimica (CSA) con scenari di esposizione allegati.

Le sezioni 12-15 devono essere aggiornate con ogni revisione ADR?

Sì, per quanto riguarda la sezione 14. Ogni aggiornamento ADR/RID/IMDG che modifica i dati di trasporto della sostanza richiede una revisione della SDS. La sezione 15 va aggiornata a ogni aggiornamento della lista SVHC ECHA (semestralmente) e a ogni modifica degli allegati XIV e XVII REACH.

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Fonti ufficiali

Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).