SDS per vernici e solventi: sezioni critiche

Schede dati di sicurezza

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7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Schede dati di sicurezza

In sintesi

  • Per vernici e solventi le sezioni più critiche sono la 2 (classificazione CLP e pittogrammi), la 3 (composizione con sostanze CMR e SVHC), la 8 (DPI e valori limite di esposizione…
  • Sì, il punto di infiammabilità rientra nelle proprietà fisico-chimiche richieste dalla sezione 9 per qualsiasi miscela contenente solventi organici.
  • Sì, se la vernice a base acquosa contiene anche un solo componente classificato come pericoloso in concentrazione sufficiente a determinare la classificazione del prodotto finito…
  • Le SVHC (Substances of Very High Concern) sono sostanze ad altissima preoccupazione incluse nell’elenco candidato ECHA: possono essere CMR (cancerogene, mutagene, tossiche per la…

Vernici, smalti, primer, fondi e solventi organici costituiscono una delle categorie di miscele chimiche più diffuse nella filiera manifatturiera, edile e artigianale italiana. Sono anche prodotti la cui scheda di dati di sicurezza presenta, sistematicamente, le non-conformità più rilevanti: sezioni 8 con DPI generici non adeguati alla formulazione, sezione 9 con punto di infiammabilità assente, sezione 3 che omette componenti CMR presenti in concentrazione critica.

Questa guida analizza le sezioni della SDS che richiedono la massima attenzione per vernici e solventi, con riferimento ai requisiti del Reg. 2020/878 (allegato II REACH aggiornato), alle classificazioni CLP e alle restrizioni REACH che interessano alcune categorie di solventi ancora in uso.

Sezione 2: classificazione CLP e pittogrammi per vernici

La classificazione CLP di una vernice o di un solvente deve derivare da un calcolo di miscelazione conforme ai criteri del Reg. 1272/2008: non è sufficiente classificare in base all’ingrediente più pericoloso, né copiare la classificazione da un prodotto analogo. Le classi di pericolo tipiche per i solventi organici includono:

  • Liquidi infiammabili (Flam. Liq. 1, 2 o 3): determinati dal punto di infiammabilità
  • Tossicità acuta (per inalazione di vapori in concentrazioni elevate)
  • Irritazione cutanea e oculare (Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2)
  • Sensibilizzazione respiratoria o cutanea (Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1) per vernici poliuretaniche con isocianati
  • CMR categoria 1A, 1B o 2 per prodotti contenenti solventi come benzene o alcuni glicoletere
  • Pericolo per l’ambiente acquatico per vernici con biocidi anti-fouling

Un errore frequente è la mancata attribuzione del pittogramma “Punto esclamativo” (GHS07) per miscele irritanti, o la classificazione come Flam. Liq. 3 di prodotti il cui punto di infiammabilità reale è inferiore a 23°C (che imporrebbe Flam. Liq. 2).

Sezione 3: composizione e dichiarazione di sostanze SVHC e CMR

Per le miscele, la sezione 3 deve elencare le sostanze pericolose presenti in concentrazioni uguali o superiori alle soglie di cut-off previste dal CLP. Per le vernici, le sostanze che devono comparire obbligatoriamente includono:

  • Solventi organici classifati (xilene, toluene, MEK, acetato di butile, etilbenzene) se superiori all’1% in peso
  • Isocianati e pre-polimeri isocianatici per vernici bicomponenti PU (Resp. Sens. 1): soglia molto bassa, spesso già da 0,1%
  • Biocidi preservanti (MIT/CMIT, OIT, DCOIT) classificati come Skin Sens. 1 o Aquatic Toxic.
  • Pigmenti inorganici a base di composti del piombo, cromo esavalente o cadmio se non formalmente esclusi
  • Sostanze SVHC dall’elenco candidato ECHA: obbligo di dichiarazione dalla soglia dello 0,1% in peso indipendentemente dalla classificazione

Il Reg. 2020/878 ha introdotto l’obbligo di indicare il numero UFI (Unique Formula Identifier) nella sezione 1 e di garantire coerenza con la notifica PCN effettuata al portale ECHA per le miscele destinate al mercato UE. Una SDS che non riporta l’UFI per una miscela già notificata è già non conforme alla normativa vigente.

Sezione 8: DPI adeguati e valori limite di esposizione

La sezione 8 è spesso la più lacunosa nelle SDS di vernici e solventi. I problemi ricorrenti sono:

Problema Descrizione Impatto
DPI respiratori generici “Maschera con filtro A” senza specificare la classe di filtro e il fattore di protezione richiesto Lavoratore usa DPI insufficiente; datore di lavoro responsabile per D.Lgs. 81/2008
OEL mancanti Solventi comuni (xilene, MEK, acetone) senza valori TLV-TWA/STEL Impossibile impostare la sorveglianza sanitaria
Gloves generici “Guanti di protezione” senza materiale e spessore: per solventi polari servono guanti in butile; per aromatici, in neoprene Permeazione del guanto non rilevata
DNEL/PNEC assenti Per sostanze registrate REACH, i valori DNEL sistemico/locale devono essere indicati Dossier sicurezza incompleto per ispezione

Per le vernici a spruzzo in ambienti chiusi, la sezione 8 deve specificare anche la necessità di ventilazione forzata e, se i vapori superano i limiti, di maschere a piena faccia con filtro combinato ABEK-P3.

Sezione 9: proprietà fisico-chimiche critiche

Il punto di infiammabilità è il dato più importante della sezione 9 per i solventi organici: determina la classe ADR per il trasporto, la categoria di stoccaggio conforme al D.M. 10/03/1998 (prevenzione incendi) e il livello di protezione ATEX richiesto nell’ambiente di lavoro. Un valore errato o non misurato (riportato come “non disponibile”) è inaccettabile per un prodotto classificato come liquido infiammabile.

Altri dati fisico-chimici critici per vernici e solventi:

  • Pressione di vapore: indica la volatilità e la concentrazione di vapori attesi nell’aria — essenziale per valutare il rischio inalatorio
  • Densità di vapore relativa: per solventi più pesanti dell’aria (es. xilene, clorobenzene) il rischio di accumulo in locali bassi o cunicoli è critico
  • Limiti di esplosività (LEL/UEL): obbligatori per qualsiasi liquido infiammabile; errori qui impattano sulla valutazione ATEX
  • Viscosità e contenuto VOC: rilevanti per i prodotti soggetti alla Dir. 2004/42/CE (limitazione VOC nelle pitture)

Sezione 14: classificazione ADR per il trasporto di vernici

Le vernici infiammabili ricadono tipicamente nel gruppo imballaggio II o III dell’ADR (classe 3 — liquidi infiammabili). La sezione 14 deve indicare:

  • Numero ONU (es. UN 1263 per vernici in genere, UN 1210 per inchiostri da stampa infiammabili)
  • Denominazione di spedizione ufficiale (es. “VERNICE” o “MATERIA COLORANTE”)
  • Classe ADR e gruppo di imballaggio
  • Eventuali esenzioni per quantità limitate (LQ) e quantità esenti (EQ)

Un errore grave ma frequente è classificare in sezione 14 le vernici come “non soggette ADR” solo perché vengono vendute in piccole confezioni al dettaglio: le esenzioni per quantità limitate/esenti valgono solo in specifiche condizioni di imballaggio e trasporto, e non eliminano l’obbligo di corretta classificazione.

Sezione 15: restrizioni REACH e normative nazionali

Questa sezione è particolarmente rilevante per vernici e solventi perché alcune sostanze storicamente utilizzate sono soggette a restrizioni REACH (allegato XVII) o sono in lista di sostanze che richiedono autorizzazione (allegato XIV):

  • Toluene: vietato nelle vernici spray per consumatori in concentrazioni ≥0,1% (allegato XVII, voce 3)
  • Diclorobenzene e altri composti clorurati: restrizioni per uso professionale/consumatore
  • VOC: limiti per vernici decorative per uso interno ed esterno ai sensi della Dir. 2004/42/CE, recepita con D.Lgs. 161/2006
  • Biocidi nelle vernici antivegetative: reg. 528/2012 (biocidi) impone autorizzazione specifica del tipo di prodotto PT21

Se la sostanza è soggetta ad autorizzazione REACH (allegato XIV) o a una restrizione specifica, la sezione 15 deve rimandarlo esplicitamente, con riferimento alla voce dell’allegato.

Domande frequenti

Quali sezioni della SDS sono più critiche per vernici e solventi?

Per vernici e solventi le sezioni più critiche sono la 2 (classificazione CLP e pittogrammi), la 3 (composizione con sostanze CMR e SVHC), la 8 (DPI e valori limite di esposizione professionale per VOC), la 9 (proprietà fisico-chimiche come punto di infiammabilità e pressione di vapore) e la 15 (restrizioni REACH allegato XVII e autorizzazioni per solventi regolamentati).

Il punto di infiammabilità deve essere obbligatoriamente indicato nella SDS di una vernice?

Sì. Il punto di infiammabilità rientra nelle proprietà fisico-chimiche richieste dalla sezione 9 per qualsiasi miscela contenente solventi organici. La sua omissione o un valore errato è una non-conformità rilevante, perché il punto di infiammabilità determina la classificazione ADR e incide sulla gestione dello stoccaggio e dei rischi di incendio.

Le vernici a base d’acqua richiedono comunque una SDS?

Sì, se la vernice a base acquosa contiene anche un solo componente classificato come pericoloso in concentrazione sufficiente a determinare la classificazione del prodotto finito. In pratica, la quasi totalità delle vernici idrosolubili contiene biocidi, isocianati, ammine o pigmenti classificati, e deve essere accompagnata da SDS.

Cosa sono le sostanze SVHC e perché contano per le vernici?

Le SVHC (Substances of Very High Concern) sono sostanze ad altissima preoccupazione incluse nell’elenco candidato ECHA: possono essere CMR, PBT, vPvB o con effetti endocrini. Se il contenuto supera lo 0,1% in peso, deve essere dichiarato obbligatoriamente nella sezione 3 della SDS, indipendentemente dalla classificazione CLP.

La SDS di una vernice deve indicare i valori limite di esposizione professionale per ogni solvente?

Sì. La sezione 8 deve riportare i valori OEL per ciascuna sostanza pericolosa presente in concentrazione rilevante. Per l’Italia si fa riferimento ai valori TLV-TWA e TLV-STEL pubblicati dall’INAIL e ai valori OEL UE. L’omissione dei valori per solventi comuni come xilene, MEK o acetato di etile è un errore frequente nelle SDS di prodotti vernicianti.

La SDS delle tue vernici o solventi è conforme al Reg. 2020/878?

Controlliamo le sezioni critiche della tua scheda di sicurezza: classificazione CLP, dichiarazione SVHC/CMR, DPI adeguati, punto di infiammabilità e classificazione ADR. Report scritto di non-conformità con indicazioni correttive.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).