Sostanze estremamente preoccupanti: dall’identificazione alla restrizione

REACH

Registrazione, restrizioni e obblighi REACH lungo la catena di fornitura.

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026REACH

In sintesi

  • Una SVHC (Substance of Very High Concern) è una sostanza identificata dall’ECHA per le sue proprietà di pericolo eccezionali: persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT), molto…
  • La Candidate List è l’elenco delle SVHC candidate all’autorizzazione: genera già obblighi di comunicazione.
  • L’obbligo scatta quando una SVHC è presente in un articolo in concentrazione superiore allo 0,1% in peso (w/w) e, per i fornitori, quando la quantità totale supera 1…
  • Le sostanze nell’Allegato XIV non possono essere utilizzate dopo la data limite (sunset date) senza un’autorizzazione specifica rilasciata dalla Commissione europea su…

Nell’architettura normativa di REACH, le sostanze estremamente preoccupanti — note con l’acronimo SVHC, Substances of Very High Concern — occupano un posto centrale. Non si tratta solo di una classificazione tecnica: l’identificazione come SVHC attiva obblighi immediati di comunicazione nella catena di approvvigionamento e avvia un percorso che può condurre alla necessità di autorizzazione o a restrizioni d’uso vincolanti.

Questa guida ripercorre l’intero iter: dalla procedura di identificazione alla Candidate List, dalla prioritizzazione per l’inserimento nell’Allegato XIV alla procedura di autorizzazione, fino alle misure di restrizione parallele. Capire il percorso è essenziale per qualsiasi operatore che utilizzi o produca sostanze chimiche industriali.

Cosa rende una sostanza “estremamente preoccupante”

Il Regolamento REACH definisce all’articolo 57 le categorie di sostanze che possono essere identificate come SVHC:

  • Cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A o 1B secondo il Regolamento CLP (Reg. 1272/2008).
  • Persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), come definito dall’Allegato XIII di REACH.
  • Molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), secondo i criteri dell’Allegato XIII.
  • Sostanze con evidenza scientifica equivalente che suscitano un livello di preoccupazione analogo, come i perturbatori endocrini con effetti sull’uomo o l’ambiente.

Le SVHC non sono necessariamente vietate: l’identificazione determina obblighi di gestione proporzionati al rischio, che possono arrivare al divieto d’uso o alla richiesta di autorizzazione.

La procedura di identificazione e la Candidate List

L’identificazione di una SVHC avviene tramite una procedura formale descritta all’articolo 59 di REACH. Lo Stato membro o l’ECHA stessa può proporre una sostanza presentando un dossier di identificazione. La proposta è sottoposta a consultazione pubblica e, se non emergono obiezioni sostanziali, la sostanza viene inserita nella Candidate List.

La Candidate List è aggiornata periodicamente dall’ECHA e contiene attualmente oltre 240 sostanze. L’inserimento nella lista genera immediatamente obblighi ai sensi dell’articolo 33 di REACH:

  • I fornitori di articoli contenenti una SVHC in concentrazione >0,1% w/w devono comunicare questa informazione agli acquirenti professionali e, su richiesta, ai consumatori.
  • I produttori e importatori di articoli con SVHC >0,1% w/w e in quantità >1 t/a devono notificare la sostanza all’ECHA tramite il database SCIP (art. 9 della Direttiva Rifiuti, come recepita).

Il database SCIP e gli obblighi di notifica

Dal 5 gennaio 2021 è operativo il database SCIP dell’ECHA (Substances of Concern In articles as such or in complex objects/Products). I produttori e importatori di articoli contenenti SVHC in concentrazione >0,1% w/w devono notificare le informazioni all’ECHA tramite questo sistema.

L’obiettivo è garantire che le informazioni sulla presenza di sostanze pericolose negli articoli siano disponibili lungo l’intera catena del ciclo di vita, comprese le fasi di gestione dei rifiuti. Il database è consultabile pubblicamente e rappresenta un elemento sempre più centrale nelle verifiche di conformità.

Dalla Candidate List all’Allegato XIV: la procedura di prioritizzazione

Non tutte le SVHC nella Candidate List transitano automaticamente nell’Allegato XIV (l’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione). L’ECHA raccomanda l’inclusione nell’Allegato XIV sulla base di criteri di prioritizzazione che considerano:

  • Proprietà PBT o vPvB della sostanza.
  • Diffusione degli usi e volume di produzione.
  • Numero di siti industriali interessati.
  • Classificazione CMR.

La raccomandazione dell’ECHA viene poi adottata dalla Commissione europea che modifica formalmente l’Allegato XIV.

Le sostanze soggette ad autorizzazione: l’Allegato XIV

L’Allegato XIV elenca le sostanze che, dopo la loro “sunset date” (data limite), non possono più essere prodotte, importate o utilizzate nell’UE senza un’autorizzazione specifica. La struttura dell’Allegato prevede per ogni sostanza:

  • La data limite (sunset date) oltre la quale l’uso è vietato senza autorizzazione.
  • La scadenza ultima per presentare la domanda (latest application date).
  • Gli usi eventualmente esclusi dall’obbligo di autorizzazione.
Fase Azione richiesta Soggetti coinvolti
Inserimento in Candidate List Comunicazione SVHC negli articoli >0,1% w/w; notifica SCIP Produttori, importatori, fornitori di articoli
Inserimento in Allegato XIV Nessuna azione immediata, ma pianificazione della domanda di autorizzazione o transizione a alternative Utilizzatori che intendono continuare l’uso
Scadenza latest application date Presentazione domanda di autorizzazione all’ECHA per continuare a usare la sostanza Utilizzatori a valle e fornitori che vogliono continuare
Sunset date (senza autorizzazione) Divieto assoluto di uso. Solo chi ha ottenuto autorizzazione può proseguire Tutti

La procedura di autorizzazione: come funziona

Chi intende continuare a utilizzare una sostanza soggetta ad autorizzazione dopo la sunset date deve presentare una domanda all’ECHA ai sensi dell’articolo 62 di REACH. La domanda deve contenere:

  1. Una relazione sulla sicurezza chimica (CSR) per ogni uso per cui si chiede l’autorizzazione.
  2. Un’analisi delle alternative disponibili, con valutazione tecnica ed economica.
  3. Un piano di sostituzione (se esistono alternative praticabili).
  4. Un’analisi socioeconomica (se le alternative non sono disponibili e si invoca l’articolo 60, paragrafo 4).

L’autorizzazione può essere concessa secondo due criteri alternativi: il rischio è adeguatamente controllato (solo per sostanze con soglia), oppure i benefici socioeconomici superano i rischi e non esistono alternative idonee (per sostanze senza soglia sicura, come molte CMR).

Restrizioni vs autorizzazioni: la differenza operativa

REACH prevede due strumenti distinti per limitare l’uso delle sostanze più pericolose. È importante non confonderli:

  • Autorizzazione (Allegato XIV): strumento individuale. Ogni utilizzatore deve richiedere un’autorizzazione specifica per il proprio uso. Chi non l’ha ottenuta non può usare la sostanza dopo la sunset date.
  • Restrizione (Allegato XVII): strumento generale. Stabilisce limiti o divieti applicabili a tutti gli operatori per specifici usi, senza possibilità di deroga individuale (salvo esenzioni esplicite nel testo). Le restrizioni possono riguardare anche sostanze non SVHC.

Una sostanza SVHC può essere soggetta contemporaneamente a entrambe le misure: potrebbe essere nell’Allegato XIV per certi usi e avere restrizioni specifiche nell’Allegato XVII per altri contesti.

Implicazioni pratiche per le imprese

Per un operatore industriale che utilizza sostanze nella propria produzione, la gestione delle SVHC richiede un monitoraggio continuativo. Le azioni minime da strutturare sono:

  • Verifica periodica della Candidate List: l’ECHA aggiorna la lista almeno una volta l’anno. Un aggiornamento può generare obblighi di comunicazione e notifica SCIP quasi immediatamente.
  • Mappatura delle SVHC nei prodotti acquistati: richiedere ai fornitori la comunicazione ai sensi dell’art. 33 e tenere aggiornato l’inventario interno.
  • Pianificazione della sostituzione: per le sostanze già in Allegato XIV, valutare con anticipo se esistono alternative tecnicamente ed economicamente valide.
  • Gestione delle SDS: le schede dati di sicurezza devono riflettere la classificazione aggiornata e gli scenari di esposizione per gli usi effettivi.

Domande frequenti

Cos’è una sostanza estremamente preoccupante (SVHC) secondo REACH?

Una SVHC è una sostanza identificata dall’ECHA per le sue proprietà di pericolo eccezionali: PBT, vPvB, CMR di categoria 1A o 1B, oppure sostanze con effetti equivalenti come i perturbatori endocrini.

Qual è la differenza tra la Candidate List e l’Allegato XIV di REACH?

La Candidate List genera obblighi di comunicazione immediati. L’Allegato XIV contiene le sostanze soggette ad autorizzazione obbligatoria: chi vuole usarle dopo la sunset date deve richiedere e ottenere un’autorizzazione specifica dall’ECHA.

Quando scatta l’obbligo di comunicare la presenza di SVHC in un articolo?

L’obbligo scatta quando una SVHC è presente in un articolo in concentrazione >0,1% w/w e, per i fornitori, quando la quantità totale supera 1 t/a. I consumatori che ne fanno richiesta devono ricevere risposta entro 45 giorni gratuitamente.

Cosa si intende per procedura di autorizzazione REACH?

Le sostanze nell’Allegato XIV non possono essere utilizzate dopo la sunset date senza un’autorizzazione specifica rilasciata dalla Commissione europea su raccomandazione dell’ECHA, che valuta se i rischi sono controllati o se i benefici superano i rischi in assenza di alternative.

Come si differenziano autorizzazione e restrizione nell’ambito di REACH?

L’autorizzazione riguarda le sostanze SVHC dell’Allegato XIV: chi intende continuare a usarle deve richiedere un permesso individuale. La restrizione (Allegato XVII) limita o vieta l’uso di specifiche sostanze senza richiedere una domanda individuale: è una misura generalmente applicabile a tutti.

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Se utilizzi sostanze presenti nella Candidate List o nell’Allegato XIV e vuoi verificare gli obblighi di comunicazione, notifica SCIP o la necessità di autorizzazione, richiedi una consulenza tecnica.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).