Cosmetici
Notifica CPNP, PIF ed etichettatura dei prodotti cosmetici (Reg. 1223/2009).
In sintesi
- L’art. 19, par. 1 del Reg. (CE) 1223/2009 elenca: nome e indirizzo della Persona Responsabile, Paese di origine (per prodotti extra-UE), contenuto nominale, data di durata minima…
- L’elenco INCI deve essere preceduto dalla dicitura ‘Ingredients’.
- Se la durata minima del prodotto è inferiore a 30 mesi, si indica la data di scadenza con il simbolo della clessidra o la dicitura ‘Da utilizzarsi preferibilmente entro’.
- L’art. 19, par. 5 del Reg. (CE) 1223/2009 stabilisce che le indicazioni obbligatorie devono essere nella/e lingua/e ufficiale/i del Paese di commercializzazione.
L’etichetta di un cosmetico non è un elemento secondario: è il documento di conformità visibile al consumatore e uno dei punti di controllo principali delle ispezioni di mercato. Un’etichetta incompleta o non conforme espone la Persona Responsabile a sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, al ritiro del prodotto dal mercato. L’art. 19 del Reg. (CE) 1223/2009 elenca gli elementi obbligatori e le condizioni di presentazione.
Questa guida analizza sistematicamente ogni elemento obbligatorio dell’etichetta cosmetica, le regole INCI, la differenza tra data di scadenza e PAO, le avvertenze speciali e i requisiti linguistici. Il testo si riferisce al Reg. (CE) 1223/2009 nella versione consolidata vigente, incluse le modifiche introdotte dal Reg. (UE) 2023/1490 sugli allergeni.
L’art. 19 del Reg. (CE) 1223/2009: struttura degli obblighi
L’art. 19, par. 1 del Regolamento elenca gli otto elementi che devono comparire sul contenitore e/o sull’imballaggio esterno del cosmetico. Alcuni elementi possono essere riportati solo sull’imballaggio esterno (la scatola) quando le dimensioni del contenitore non lo consentono; altri devono essere presenti direttamente sul contenitore primario. Quando le dimensioni del prodotto rendono impossibile indicare tutte le informazioni, alcune possono essere rimandate a un foglietto illustrativo, con riferimento sull’etichetta tramite simbolo di rimando.
Persona Responsabile e Paese di origine
Il primo elemento obbligatorio è il nome e l’indirizzo della Persona Responsabile (PR) designata ai sensi dell’art. 4. Per i prodotti di importazione extra-UE deve comparire anche il Paese di origine o fabbricazione, preceduto dalla dicitura “Made in” o equivalente.
L’indirizzo deve essere quello della sede legale della PR, non necessariamente dello stabilimento di produzione. Se la PR è un importatore con sede in un Paese UE diverso dall’Italia, l’indirizzo è quello estero, ma l’etichetta deve essere comunque in italiano per i prodotti commercializzati in Italia.
Contenuto nominale e numero di lotto
Il contenuto nominale al momento del confezionamento si esprime in grammi (per i solidi) o millilitri (per i liquidi), con le abbreviazioni “g” o “ml” rispettivamente. Per i prodotti che contengono meno di 5 g o 5 ml, o i prodotti gratuiti (campioni), l’indicazione del contenuto è facoltativa.
Il numero di lotto (o altro riferimento di identificazione) permette la tracciabilità del prodotto. Non è obbligatorio che compaia in etichetta in formato leggibile se è codificato in modo che la PR possa decodificarlo in sede di ispezione. La scritta “Lot” o “L:” è la convenzione più comune. Un cosmetico senza numero di lotto è considerato non conforme anche se tutti gli altri elementi sono presenti.
Data di durata minima e PAO: regole e differenze
L’art. 19, par. 1, lett. c) distingue due situazioni in base alla stabilità del prodotto:
- Durata minima inferiore a 30 mesi: obbligatoria la data di durata minima, espressa con il simbolo della clessidra (se lo spazio è insufficiente) o la dicitura “Da utilizzarsi preferibilmente entro” seguita dalla data (mese/anno o giorno/mese/anno).
- Durata minima pari o superiore a 30 mesi: non è obbligatoria la data di scadenza, ma è obbligatorio il simbolo PAO (Period After Opening) — il vasetto aperto — seguito dal numero di mesi durante i quali il prodotto rimane sicuro e idoneo dopo la prima apertura. Esempio: “12M” nel vasetto aperto significa 12 mesi dopo l’apertura.
I due simboli non sono intercambiabili: un prodotto con durata <30 mesi non può riportare solo il PAO omettendo la data di scadenza, e viceversa. Per i prodotti a dose singola non apribili (bustine monodose sigillate) il PAO non si applica.
Funzione del prodotto e precauzioni d’uso
La funzione del cosmetico deve essere indicata in modo chiaro, a meno che non risulti evidente dalla presentazione del prodotto. “Crema idratante viso”, “Shampoo”, “Dentifricio sbiancante” sono esempi di funzioni dichiarate. Un prodotto etichettato solo con un nome commerciale fantasioso senza indicazione della funzione è considerato non conforme.
Le precauzioni particolari da osservare durante l’uso (art. 19, par. 1, lett. d)) includono sia quelle dettate dalla natura degli ingredienti sia quelle stabilite negli Allegati II, III, IV, V e VI del Regolamento per le sostanze soggette a restrizioni. Per i coloranti ossidativi per capelli, ad esempio, le avvertenze degli Allegati III devono comparire integralmente in etichetta.
Elenco INCI degli ingredienti: regole di compilazione
L’elenco degli ingredienti deve essere preceduto dalla dicitura “Ingredients” (la denominazione comune adottata a livello europeo, indipendentemente dalla lingua del Paese) e deve seguire queste regole:
- Ordine decrescente di peso al momento della fabbricazione per tutti gli ingredienti con concentrazione superiore all’1%.
- Gli ingredienti con concentrazione pari o inferiore all’1% possono essere elencati in qualsiasi ordine, dopo tutti gli ingredienti superiori all’1%.
- I coloranti (identificati con il numero CI, es. CI 77891) possono essere indicati in qualsiasi ordine dopo tutti gli altri ingredienti. Per i prodotti decorativi disponibili in varie tonalità, è possibile elencare tutti i coloranti dell’intera gamma seguiti dall’indicazione “può contenere” o il simbolo “+/-“.
- I nanomateriali devono essere seguiti dal suffisso “[nano]” nel nome INCI (es. “Titanium Dioxide [nano]”).
La nomenclatura INCI ufficiale è reperibile nel database CosIng della Commissione Europea. Utilizzare nomi INCI non ufficiali o nomi chimici IUPAC al posto dell’INCI non è conforme.
Allergeni soggetti a dichiarazione obbligatoria
Il Reg. (UE) 2023/1490 ha ampliato l’elenco delle sostanze odorose allergizzanti soggette a dichiarazione obbligatoria in etichetta, modificando l’Allegato III del Reg. (CE) 1223/2009. Le sostanze elencate devono essere dichiarate per nome specifico nell’elenco INCI quando superano le seguenti soglie:
- 0,001% (10 ppm) nei prodotti da risciacquo (shampoo, bagnoschiuma, ecc.).
- 0,0001% (1 ppm) nei prodotti senza risciacquo (creme, lozioni, profumi, ecc.) per la maggior parte delle sostanze dell’elenco.
Tra le sostanze dell’Allegato III soggette a dichiarazione figurano Linalool, Limonene, Citronellol, Geraniol, Eugenol, Coumarin, Cinnamal, Benzyl Alcohol e molte altre. La presenza di queste sostanze, anche se derivanti naturalmente da estratti o oli essenziali, è soggetta alla dichiarazione se supera la soglia. Il rispetto di questo obbligo richiede una conoscenza precisa delle concentrazioni di ogni componente allergenica nella formula finita.
Requisiti linguistici e formato fisico
L’art. 19, par. 5 del Reg. (CE) 1223/2009 richiede che le indicazioni obbligatorie siano nella/e lingua/e ufficiale/i del Paese di commercializzazione. Per l’Italia, ciò significa italiano. Le informazioni riportate in sole altre lingue (es. inglese e francese) non soddisfano questo requisito, anche se il prodotto proviene da un fabbricante UE.
Il Regolamento non stabilisce una dimensione minima del carattere in etichetta, a differenza di altri settori (es. alimentare). Tuttavia l’art. 19, par. 2 richiede che i caratteri siano “indelebili, facilmente leggibili e visibili”. Caratteri microscopici che rendano praticamente impossibile la lettura possono essere contestati dall’autorità competente.
Tabella di sintesi degli elementi obbligatori
| Elemento | Riferimento normativo | Dove compare | Note |
|---|---|---|---|
| Nome e indirizzo Persona Responsabile | Art. 19, par. 1, lett. a) | Contenitore e/o imballaggio | Obbligatorio Paese di origine se extra-UE |
| Contenuto nominale | Art. 19, par. 1, lett. b) | Contenitore e/o imballaggio | Facoltativo se <5 g/ml |
| Data durata minima o PAO | Art. 19, par. 1, lett. c) | Contenitore e/o imballaggio | Scadenza se <30 mesi, PAO se ≥30 mesi |
| Precauzioni d’uso | Art. 19, par. 1, lett. d) | Contenitore e/o imballaggio o foglietto | Comprese quelle degli Allegati II-VI |
| Numero di lotto | Art. 19, par. 1, lett. e) | Contenitore e/o imballaggio | Può essere in forma codificata |
| Funzione del prodotto | Art. 19, par. 1, lett. f) | Contenitore e/o imballaggio | Facoltativa se evidente dalla presentazione |
| Elenco ingredienti INCI | Art. 19, par. 1, lett. g) | Contenitore e/o imballaggio o foglietto | Preceduto da “Ingredients” |
| Lingua | Art. 19, par. 5 | Tutte le indicazioni obbligatorie | Lingua ufficiale del Paese di vendita |
Domande frequenti
Quali informazioni devono obbligatoriamente comparire sull’etichetta di un cosmetico?
L’art. 19, par. 1 del Reg. (CE) 1223/2009 elenca: nome e indirizzo della Persona Responsabile, Paese di origine per prodotti extra-UE, contenuto nominale, data di durata minima o PAO, precauzioni d’uso, numero di lotto, funzione del prodotto ed elenco INCI degli ingredienti.
Come si indica correttamente l’elenco INCI in etichetta?
L’elenco INCI deve essere preceduto dalla dicitura “Ingredients”. Gli ingredienti si elencano in ordine decrescente di peso. Le sostanze con concentrazione ≤1% possono seguire in ordine qualsiasi. I coloranti (numero CI) si indicano dopo tutti gli altri ingredienti.
Quando si usa la data di scadenza e quando il PAO?
Se la durata minima del prodotto è inferiore a 30 mesi, si indica la data di scadenza. Se la durata minima è pari o superiore a 30 mesi, si indica il simbolo PAO con il numero di mesi di utilizzo sicuro dopo l’apertura, ai sensi dell’art. 19 del Reg. (CE) 1223/2009.
In quali lingue deve essere redatta l’etichetta di un cosmetico venduto in Italia?
L’art. 19, par. 5 del Reg. (CE) 1223/2009 richiede che le indicazioni obbligatorie siano in italiano per i prodotti commercializzati in Italia. Un’etichetta in sola lingua straniera non è conforme.
Gli allergeni devono essere dichiarati in etichetta?
Sì. Il Reg. (UE) 2023/1490 ha aggiornato l’Allegato III con l’elenco degli allergeni soggetti a dichiarazione obbligatoria sopra soglie specifiche (0,001% per prodotti da risciacquo, 0,0001% per prodotti senza risciacquo per la maggior parte delle sostanze). Tali sostanze vanno dichiarate per nome INCI specifico nell’elenco ingredienti.
Revisione dell’etichetta del tuo cosmetico
Possiamo verificare che l’etichetta del tuo prodotto cosmetico rispetti tutti gli obblighi dell’art. 19 del Reg. (CE) 1223/2009, inclusi INCI, PAO, allergeni e requisiti linguistici.
Fonti ufficiali
- Reg. (CE) 1223/2009 — EUR-Lex
- Reg. (UE) 2023/1490 — allergeni in cosmetici — EUR-Lex
- Database CosIng — Commissione Europea
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
