UFI e notifica PCN
Codice UFI ed etichette: notifica ai centri antiveleni per le miscele pericolose.
In sintesi
- L’obbligo riguarda le miscele pericolose per la salute o l’ambiente immesse sul mercato per uso professionale (dal 1° gennaio 2021) e per uso da parte dei consumatori (dal 1°…
- Le sanzioni variano per Stato membro.
- L’UFI deve essere riportato nella sezione delle informazioni supplementari dell’etichetta CLP (elemento non obbligatorio CLP art. 25), preceduto dalla sigla ‘UFI:’ in maiuscolo.
- No, la notifica PCN e la presenza dell’UFI in etichetta sono due obblighi distinti che devono coesistere.
L’UFI (Unique Formula Identifier) è obbligatorio in etichetta per tutte le miscele pericolose soggette al Reg. (UE) 2017/542 sull’informazione ai centri antiveleni. Eppure molte PMI scoprono tardi di averlo omesso: a volte per mancata consapevolezza dell’obbligo, a volte perché il prodotto era in commercio prima delle scadenze transitorie e non è mai stato aggiornato. Le conseguenze variano dalla semplice diffida al ritiro del lotto, fino a profili di responsabilità amministrativa e penale.
Questa guida chiarisce il perimetro dell’obbligo, le sanzioni previste, come rimediare nell’immediato con prodotti già distribuiti e cosa fare strutturalmente per mettersi in regola entro i tempi corretti.
Chi è obbligato e da quando
L’obbligo di UFI in etichetta deriva dall’Allegato VIII al Reg. 1272/2008 CLP, introdotto dal Reg. (UE) 2017/542 e modificato dal Reg. (UE) 2019/1243 e successivi. Il calendario delle scadenze è stato:
| Categoria d’uso | Scadenza obbligo notifica PCN + UFI |
|---|---|
| Uso da parte dei consumatori | 1 gennaio 2021 |
| Uso professionale | 1 gennaio 2021 |
| Uso industriale | 1 gennaio 2024 |
| Prodotti già in commercio prima delle scadenze (transizione) | 1 gennaio 2025 |
Dal 1° gennaio 2025 il periodo transitorio è chiuso. Non esistono più prodotti “vecchi” che possono circolare senza UFI. Chiunque immetta oggi sul mercato una miscela pericolosa deve avere sia la notifica PCN attiva sia l’UFI riportato in etichetta.
Dove e come deve comparire l’UFI
Il Reg. 2017/542 (Allegato VIII, Parte A, punto 5) specifica che l’UFI va inserito nella sezione delle informazioni supplementari dell’etichetta CLP, preceduto dalla dicitura “UFI:” in caratteri maiuscoli. Requisiti pratici:
- Leggibilità: il codice alfanumerico (es. UFI: Q7V4-G0NT-V009-M16F) deve essere chiaramente visibile senza ausili ottici.
- Posizione: non obbligatoriamente in un punto specifico del contenitore, ma deve rientrare nell’etichetta come elemento identificabile.
- QR code: ammesso come complemento, non in sostituzione. Il codice in chiaro deve essere sempre presente.
- Lingue: non è richiesta traduzione — il codice UFI è lo stesso in tutti i Paesi UE.
L’UFI non va confuso con altri codici presenti in etichetta (EAN, lotto, data di scadenza): ha una struttura fissa di 16 caratteri alfanumerici raggruppati in 4 blocchi separati da trattini.
Le sanzioni previste: quadro normativo italiano
L’Italia non ha ancora adottato un decreto sanzionatorio specifico dedicato all’Allegato VIII CLP (situazione aggiornata a metà 2025). Le sanzioni applicabili derivano principalmente da:
- D.Lgs. 65/2003 (attuazione direttive etichettatura pericolose): sanzioni amministrative per etichettatura non conforme da 5.000 a 25.000 euro per i casi più gravi, diffida per le irregolarità minori.
- D.Lgs. 81/2008 (sicurezza lavoro): se il prodotto è usato nei luoghi di lavoro e la carenza informativa ha contribuito a un infortunio, si apre un profilo di responsabilità molto più grave.
- Responsabilità civile ex art. 2050 c.c. (attività pericolosa): in caso di incidente da prodotto chimico, l’assenza di UFI e notifica PCN è una prova dell’inadempimento degli obblighi di sicurezza.
Il Ministero della Salute (Direzione Generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione) è l’autorità nazionale competente per i controlli sul mercato dei prodotti chimici. Gli organi di vigilanza sul territorio sono le ASL e le ARPA regionali.
Cosa fare se scopri di aver distribuito prodotti senza UFI
Il primo passo è valutare l’estensione del problema:
- Identificare tutti i lotti distribuiti senza UFI e i canali di distribuzione (grossisti, dettaglianti, e-commerce).
- Verificare se una notifica PCN era comunque presente (anche senza UFI in etichetta): se la notifica esisteva, il rischio di sicurezza per i centri antiveleni era limitato.
- Calcolare la quantità di prodotto ancora in circolazione vs. quella già consumata.
Le opzioni di rimedio dipendono dalla gravità:
- Prodotto ancora nel canale distributivo (non ancora al consumatore): ritiro e ri-etichettatura con UFI prima della rivendita. Documentare l’operazione.
- Prodotto già presso i consumatori finali: valutare se la notifica PCN era attiva. Se sì, il rischio concreto è limitato. Se no, procedere alla notifica immediata e valutare con un legale se è necessaria una comunicazione volontaria all’autorità.
- Nuovi lotti: bloccare la produzione finché l’etichetta con UFI non è approvata e la notifica PCN non è attiva.
La procedura corretta per mettersi in regola
Per chi parte da zero o deve sanare una situazione irregolare:
- Verifica classificazione: il prodotto è classificato come pericoloso per la salute o l’ambiente secondo CLP? Se no, l’obbligo UFI non si applica.
- Genera l’UFI: accedi a ufi.echa.europa.eu con il tuo VAT number e un numero di formulazione interno. L’UFI è generato istantaneamente e gratuitamente.
- Notifica al PCN: accedi al portale ECHA Submission Portal e compila la notifica con composizione, classificazione, informazioni sugli allergeni e UFI. La notifica deve essere attiva prima dell’immissione in commercio.
- Aggiorna l’etichetta: inserisci il codice UFI nella sezione informazioni supplementari.
- Aggiorna la SDS: riporta l’UFI in sezione 1.1 della Scheda Dati di Sicurezza.
- Archivia la documentazione: conserva UFI generato, notifica PCN, foglio di calcolo classificazione per 10 anni.
Casi in cui l’UFI non è richiesto
Non tutte le miscele chimiche sono soggette all’obbligo. Sono esclusi:
- Prodotti non classificati come pericolosi ai sensi del Reg. 1272/2008 CLP.
- Medicinali per uso umano e veterinario (regolati da normative separate).
- Alimenti e mangimi.
- Dispositivi medici (con alcune eccezioni per componenti chimici).
- Prodotti usati esclusivamente a fini di ricerca e sviluppo scientifici non ancora commercializzati.
Il collegamento tra UFI in etichetta e SDS del prodotto
L’UFI deve essere riportato coerentemente in due documenti: l’etichetta del prodotto (sezione informazioni supplementari) e la Scheda Dati di Sicurezza del prodotto finito (sezione 1.1, identificatori del prodotto). Questa doppia presenza è essenziale perché in caso di emergenza i centri antiveleni possono ricevere informazioni sia dall’etichetta del contenitore che dalla SDS fornita ai professionisti della salute. Un’incoerenza tra i due (UFI diversi o UFI solo su uno dei due) è una non conformità distinta dall’assenza totale, ma ugualmente contestabile in audit.
Domande frequenti
Quali prodotti chimici devono obbligatoriamente riportare l’UFI in etichetta?
L’obbligo riguarda le miscele pericolose per la salute o l’ambiente immesse sul mercato per uso professionale e per uso da parte dei consumatori dal 1° gennaio 2021, e per uso industriale dal 1° gennaio 2024. Dal 1° gennaio 2025 il periodo transitorio si è chiuso per tutti i prodotti già in commercio.
Cosa rischio concretamente se il mio prodotto non ha l’UFI in etichetta?
Le conseguenze possono includere diffide, sanzioni amministrative pecuniarie, blocco della commercializzazione del lotto, ritiro obbligatorio dal mercato e, nei casi con danno documentato a persone, responsabilità penale per chi ha firmato l’immissione in commercio.
Come si inserisce l’UFI nell’etichetta? Ci sono requisiti grafici?
L’UFI deve essere riportato nella sezione delle informazioni supplementari dell’etichetta CLP, preceduto dalla sigla “UFI:” in maiuscolo. Non ci sono requisiti di colore o font specifici, ma deve essere chiaramente leggibile. Può essere accompagnato da un QR code purché il codice alfanumerico sia visibile in chiaro.
Se il prodotto è già notificato sul PCN ma l’UFI manca solo dall’etichetta fisica, sono in regola?
No. La notifica PCN e la presenza dell’UFI in etichetta sono due obblighi distinti. Notificare senza aggiornare l’etichetta non è sufficiente: entrambi gli adempimenti sono obbligatori.
Posso aggiungere l’UFI con un’etichetta adesiva aggiuntiva sui prodotti già in magazzino?
Sì, è una soluzione accettata per i lotti esistenti, a condizione che l’adesivo sia durevole, non oscuri informazioni obbligatorie e che la notifica PCN con lo stesso UFI sia già attiva. Documentare internamente la data di apposizione e il lotto interessato.
UFI mancante: verifica la tua situazione prima del prossimo controllo
Analizziamo il tuo portafoglio prodotti, generiamo gli UFI mancanti e gestiamo le notifiche PCN per metterti in regola senza interruzioni commerciali.
Fonti ufficiali
- Reg. (UE) 2017/542 — notifica ai centri antiveleni, Allegato VIII (EUR-Lex)
- ECHA Poison Centres — portale notifiche PCN e guida operativa
- Ministero della Salute — sicurezza chimica e controlli mercato
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
